Art. 250.

Se, alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderanno la metà della somma di cui avessero fatto materiale deposito o per cui avessero prestato cauzione a termini dell'art. 247, la quale metà sarà devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perderanno l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.
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