Art. 248.

Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, o pel fatto solo di essa scadenza lo Stato sottentrerà ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.

Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffizi delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altre immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni che sarà stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si porranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.
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