Art. 247.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell'atto medesimo egli farà il deposito definitivo, che gli verrà nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.

Tale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un'ultima rata che verrà ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.
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