Art. 244.

Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dalla indicazione del modo col quale s'intenda provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell'importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per potere pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica dei progetto, e sul grado di esattezza del calcolo suddetto.

Il Ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulauti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell'esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, colla esibizione degli elementi statistici su cui questo sarà fondato.
Condividi questo contenuto: