Art. 243.

Il permesso di cui all'articolo precedente non conferisce al postulante nè un diritto di prelazione, nè alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s'intenderà estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.
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