Art. 216.

Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richieste dalla importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.

I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni saranno combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.
Condividi questo contenuto: