Art. 215.

Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire.
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