Art. 199.

I progetti d'arte per lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal prefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetterà al Ministero dei lavori pubblici.
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