Art. 198.

I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono benefizio, costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la l'orsa del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzo della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l'opera a pro della quale è domandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il Ministero dei lavori pubblici eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere.
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