Art. 192.

I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive, si farà colle norme dalla legge stabilite pei consorzi stradali.
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