Art. 191.

La spesa a carico di comuni, di circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, sarà fra loro ripartita come segue:

Una metà a carico del comune in cui è situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni del circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato, col concorso delle provincie attigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto.

Le quote a carico di più comuni a provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.
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