Art. 185.

In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente, e, quanto ai porti di 3.ª classe tenuto per conto del movimento dei bastimenti e dell' introito delle dogane e delle tasse marittime nel triennio 1861-1862-1863, il Governo del Re approverà con decreto reale e pubblicherà entro un anno dalla data di questa legge gli elenchi dei porti delle prime tre classi e delle provincie interessate per ciascuno di essi, sentiti previamente all'uopo i Consigli provinciali interessati quanto ai porti di 3ª classe, ed avuto per tutti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di ammiragliato e del Consiglio di Stato.
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