Art. 184.

I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi, come appresso:

1.° I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione, ed il movimento commerciale dei quali, giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato;

2.° I porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente di rilascio;

3.° I porti e gli approdi, il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie;

4.° I porti e gli approdi, la utilità dei quali non si estende che ad un circondario od a qualche comune.
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