Art. 178.

Colla fine del 1865 saranno chiuse e regolate le contabilità relative alle opere per le quali lo Stato in parte contribuisce, e rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti.

Le attività e le sostanze che fossero possedute dalle attuali aziende idrauliche delle Romagne passeranno coi rispettivi carichi ai consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino a tale istituzione continueranno ad essere amministrate nel modo attuale.

Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti anteriori al 1866, e per la consegna delle attività e sostanze saranno dalla Corte dei conti giudicate con giurisdizione contenziosa.
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