Art. 177.

Dopo l'anno 1865 e fino a tanto che lo Stato continuasse a percepire nei territori ex-mantovani quella quota d'imposta prediale, che corrisponde al concorso territoriale nelle opere di difesa o di digagna, sarà stanziato nei bilanci passivi delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, un fondo di speciale sussidio per i consorzi che saranno istituiti per provvedere alle opere stesse secondo la presente legge.
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