Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili.
b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;
c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;
d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;
f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.