Art. 170.

Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili.

b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.
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