Art. 169.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 168, lettera c;

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'Autorità amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie del letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati. Anche per queste località però l'Autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) La occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.
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