Art. 163.

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti Autorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente autorizzati.
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