Art. 162.

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.
Condividi questo contenuto: