ART. 33. (Segretezza )

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonchè le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.



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Giurisprudenza e Prassi

PUBBLICITA' SEDUTE DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il principio della pubblicita' delle sedute - inderogabile per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica - non si estende all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, sent. n. 1696 del 2007).

In particolare, il Collegio ritiene che la Commissione della procedura di gara in contestazione – aprendo le buste delle offerte tecniche in seduta riservata - abbia correttamente operato in quanto: - si trattava di un appalto-concorso, caratterizzato dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa; - non sussistono, a livello normativo ma anche nell’ambito della lettera di invito, previsioni che prescrivano l’obbligo di aprire le buste delle offerte tecniche in seduta pubblica.

Lo stesso obbligo non appare desumibile dal rilievo che le disposizioni che regolamentano la materia riferiscono le “sedute riservate” precipuamente alla “valutazione” delle offerte tecniche. In proposito, deve essere evidenziato che l’apertura delle buste in seduta pubblica risponde ad esigenze di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti e, dunque, piu' in generale, alla garanzia di un controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti. Orbene, tale esigenza di trasparenza è da ritenere insussistente “in relazione ad una produzione resa difficilmente contraffabile dal suo stesso volume quale quella relativa alla proposta tecnica” (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 7 febbraio 2005, n. 138). Per contro, l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica puo' andare a detrimento dell’imparzialita' che deve presiedere la procedura di gara. Atteso che la verifica della presenza di tutti gli elaborati richiesti all’interno della busta della offerta tecnica non salvaguarda ed, anzi, implica una disamina – seppure veloce - degli stessi, emergono sufficienti elementi per affermare che lo svolgimento di una tale attivita' in seduta pubblica potenzialmente si presta a determinare situazioni che potrebbero influenzare l’obiettivita' dei commissari, in netto contrasto con le finalita' perseguite dal legislatore.

D’altro canto, anche il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto la pubblicita' delle sedute di gara limitatamente all’apertura delle buste dell’offerta economica e della documentazione amministrativa, proprio precisando che la stessa non si intreccia “in alcun modo con quella relativa all’offerta tecnica, gli apprezzamenti relativi alla quale” debbono essere operati in separata sede (n. 1445 del 2006; n. 1427/2004; n. 2884 del 2000).

Da ultimo ma non per questo meno importante, il Collegio osserva, ancora, che, nel caso di specie, la mancata apertura da parte della Commissione delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica trova ulteriore supporto nel decreto del Ministro della Giustizia del 31 ottobre 2002, ossia nel rilievo che le opere da realizzare richiedevano – per riconoscimento espresso - speciali misure di sicurezza e di segretezza “ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109”. Tale rilievo avvalora, infatti, la necessita' di salvaguardare il contenuto delle buste dell’offerta tecnica, ossia la sussistenza di valide ragioni per effettuare una deroga al principio di pubblicita' della gara.