ART. 27. (Direzione dei lavori).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.



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Giurisprudenza e Prassi

REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - GIURISDIZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La "revoca" dell’incarico di progettazione e per la direzione lavori, benche' disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto gia' sorto che riguarda gli obblighi di esecuzione definiti dalle parti nel rapporto pattizio tra le stesse e incidenti su una posizione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo e non gia' di interesse legittimo.

In tale contesto, va osservato che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente (che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo Albo), costituisce espressione non gia' di una potesta' amministrativa, bensi' di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente.