ART. 25. (Varianti in corso d'opera).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.



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Giurisprudenza e Prassi

IMPOSSIBILITA' ESECUZIONE OPERA PER CARENZE PROGETTUALI - MORA DELCREDITORE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2011

Il committente ha il dovere di cooperare alla realizzazione dell'opera e, qualora questa non sia realizzabile per errori od omissioni progettuali, ha il dovere, al fine di porre l'appaltatore in condizione di eseguire i lavori in base al progetto, di eliminare dette carenze, fornendogli un progetto eseguibile, in mancanza di tale collaborazione non puo' fondatamente ritenersi che la impossibilita' della prestazione derivi da un impedimento oggettivo ed insuperabile, di carattere giuridico o di fatto, inerente alla prestazione in sè e per sè considerata, essendo evidente che deriva, invece, da un impedimento tecnico, riconducibile al comportamento non collaborativo di una delle parti del rapporto, necessario per rendere possibile la prestazione, che ostacola in maniera non oggettivamente irrimediabile il risultato cui la prestazione è diretta. Pertanto, qualora la stazione appaltante non provveda ad eliminare dette carenze, le conseguenze non sono quelle di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., ma quelle di cui all'art. 1207 cod. civ., versandosi in una ipotesi di mora credendi.

VARIANTE IN SANATORIA - LIMITI

AVCP DELIBERAZIONE 2010

La perizia di variante, approvata con la deliberazione n. 271 del 13.10.2009, appare formulata nei limiti economici previsti dall’art. 25, co. 3, 2° e 3° periodo della L.109/94. Emerge, pero', dalla documentazione agli atti che alcune delle lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante siano state oggetto di esecuzione prima dell’approvazione della perizia di variante stessa (Verbale di sopralluogo del 8/5/2009). Cio' appare in contrasto, come gia' piu' volte indicato dal Consiglio dell’Autorita' (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), con l’art. 25 della L.109/94, il quale non prevede l’approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorche' nell’interesse della Amministrazione e da questa disposte. La giurisprudenza sull’argomento, pur confermando l’impossibilita' per l’appaltatore di apportare variazioni al progetto, appare orientata verso un accoglimento della possibilita' da parte dell’Amministrazione di disporre variazioni in corso d’opera in pendenza dell’approvazione della perizia di variante (Cassazione civile, Sez. I - 2 luglio 1998 n. 6470) in quanto, le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarita' derivante dalla mancanza dell'ordine scritto. Cio', quindi, non esclude, nell’esclusivo e superiore interesse della P.A., che ragioni di opportunita' e speditezza giustifichino l’approvazione di perizie in sanatoria. Tale possibilita', a parere di questo Ufficio, deve pero' rimanere circoscritta a casi che, sia per il rilievo economico delle variazioni apportate che per il rilievo tecnico – funzionale delle stesse non incidano pesantemente nel vincolo contrattuale con l’impresa. A sostegno di cio' appare evidente come i limiti posti dall’art.25 della legge 109/94, ora ripetuti nell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, possano costituire valido argine di salvaguardia di tale sinallagma contrattuale. Nel caso di specie la minimale variazione economica apportata dalla perizia di variante (+0,41%) nonche' le minimali variazioni eseguite in pendenza di approvazione della perizia stessa, quali esecuzione di massetti di sottofondo, forniture di lastre di travertino, di grès porcellanato, piastrelle di monocottura e lastre di controsoffitto appaiono confortare le decisioni della Stazione appaltante, in quanto rientranti, alcune di queste, forse anche tra quelle modificazioni di dettaglio poste nella disponibilita' del direttore dei lavori.

Oggetto: Lavori di costruzione di un edificio per uffici ed accoglienza nonche' dei servizi connessi e relativa galleria di collegamento

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/06/2006 - VARIANTI

In che misura sono ammesse le perizie di variante ai sensi dell'art. 25 Legge 109/94? E' possibile approvare un perizia di variante del 18% in aumento rispetto all'importo contrattuale?


QUESITO del 22/05/2006 - CONCESSIONE

Realizzazione autorimessa interrata. Un comune, dopo aver esperito tutte le fasi previste dalla legge ed aver stipulato la convenzione con il promotore, peraltro unico offerente progetto preliminare, riceve (un mese prima dell’approvazione del definitivo) richiesta dal Tribunale di assegnazione di parte del parcheggio a servizio del Tribunale stesso. Essendo parte del parcheggio già concesso al promotore, il Comune chiede al promotore di adeguare il progetto alle nuove esigenze, adeguando di conseguenza anche il Piano Economico Finanziario già basato su una gestione prefissata a 90 anni (con nuova asseverazione). Ne scaturisce, previo assenso del promotore, un ampliamento dell'autorimessa (un piano in più) nei limiti delle preventive autorizzazioni già acquisite, nonchè una nuova asseverazione con riduzione del periodo di gestione a 80 anni (richiesta del Comune dunque a proprio favore). Poteva il Comune chiedere la variazione al progetto preliminare dopo la stipula della convenzione? Atteso cha alla gara non si sono presentati altri offerenti, potrebbe eventualmente essere stata lesa la concorrenza? Dato che la norma non cita nulla in merito all’applicabilità di varianti al “project financing” una volta stipulata la convenzione, può ritenersi vigente l’ordinaria norma in materia di appalti pubblici, atteso che lo scopo dell’istituto è prevalentemente quello di garantire un reale vantaggio per l’amministrazione?