ART. 16. (Attività di progettazione).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonchè delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonchè l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonchè i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.



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Giurisprudenza e Prassi

INCONGRUENZE ELABORATI PROGETTUALI

AVCP PARERE 2014

Il Collegio rileva la non conformita' della prestazione del progettista alle norme di cui all’art. 16 della legge 109/94, stante la inadeguata valutazione dello stato di fatto, che ha determinato, almeno in parte, ben due perizie di variante, nonche', e soprattutto, per la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Inoltre che non sono stati adeguati gli elaborati progettuali, e la documentazione a corredo, alle prescrizioni di cui all’atto dirigenziale nr. 114/2004 del Circondario Empolese Val d’Elsa, che appunto escludeva il ricorso a cave di prestito ex art. 22 della L.R.78/98, e che di fatto è stata la causale dell’incremento dei costi dell’appalto in oggetto; la non conformita' dell’operato del RUP all’art. 30 della legge 109/1994 e all’art. 47 del d.P.R. 554/99 nell’attivita' di verifica e validazione del progetto; la non conformita' dell’operato del RUP all’art. 132 del D.lgs 163/2006 ex art. 25 della legge 109/94 per varianti imputate erroneamente a fatti imprevisti ed imprevedibili, mentre le concrete circostanze che hanno determinato le varianti appaiono in parte piu' propriamente riconducibili a carenze progettuali; la conseguente necessita' di una attenta valutazione, da parte della stazione appaltante, delle responsabilita' dei professionisti incaricati della progettazione; la necessita', infine, di un piu' circostanziato esame degli obblighi dell’operatore economico, contrattualmente stabiliti in relazione alle cave per l’approvvigionamento del materiale terroso, derivanti anche dalle dichiarazioni fornite, in sede di offerta e di verifica della congruita', dallo stesso operatore economico. Rileva altresi' che la questione presenta possibili conseguenze per il pubblico erario, stante i termini aggiuntivi accordati per il completamento dell’opera e l’incremento dei costi dell’opera.

Oggetto: appalto per la realizzazione dei lotti IV, V e VI del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la strada di grande comunicazione FI-PI-LI (variante della SR 429 tratto Empoli Castelforino).

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - LIMITI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

Non puo' ritenersi viziato l'atto che, a ragione della non complessita' dell'opera e quindi della relativa progettazione, ha ritenuto di poter prescindere dalla progettazione definitiva, potendosi accedere senza difficolta' (considerata l'urgenza di ampliare il cimitero, dato l'esaurimento dei loculi) direttamente a quella esecutiva.

Inoltre la disciplina di cui all'articolo 17, comma 12 (secondo periodo), della legge n. 109/1994, come sostituito dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, prevede che “Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ) ed e), di loro fiducia. In ogni caso le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacita' professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.

LIVELLI DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2008

Ai sensi dell’art. 16 l. 109/94 (di cui ratione temporis va fatta applicazione nella fattispecie) l’attivita' di progettazione delle opere pubbliche si articola in tre progressivi livelli di approfondimento progettuale (preliminare, definitivo ed esecutivo) ed altrettanto vero è che tali distinte fasi progettuali non possono mancare. Tuttavia, non puo' in tesi escludersi che alcune fasi progettuali possano essere accorpate gia' in sede di predisposizione degli elaborati progettuali (e quindi anche in sede di approvazione congiunta dei progetti), allorquando particolari esigenze di celerita' dell’iter approvativo (spesso connesse, nella materia dei lavori pubblici, alla rigida calendarizzazione dei contributi finanziari da parte di amministrazioni distinte rispetto a quella appaltante) non consentono una netta cesura procedimentale tra le varie fasi progettuali, negativamente incidente sulla dilatazione dei tempi di realizzazione dell’intervento (in tali sensi, Cons. Stato, IV sez., n. 1742 del 27 marzo 2002).

LA RELAZIONE GEOLOGICA NELLE GARE DI APPALTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art. 16 della L. n. 109/1994 e l’art. 25 del DPR n. 554/1999 prevedono che la relazione geologica fa parte integrante del progetto definitivo e tali norme sono richiamate dal bando di gara, senza alcuna aggiunta o postilla che possa far pensare ad un richiamo parziale delle norme stesse; inoltre, lo stesso bando di gara richiama il summenzionato art. 17, comma 14-quinquies della L. n. 109/1994, recante il divieto di subappalto della relazione geologica. Pertanto, sia in base alle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, sia in base al principio del clare loqui, si deve ritenere nel giusto un concorrente che, a fronte di siffatte clausole della lex specialis, abbia ritenuto che la relazione geologica facesse parte integrante degli elaborati progettuali. Non ha molto senso, infatti, prevedere in un bando di gara il divieto di subappalto riferito ad una prestazione non compresa nell’oggetto dello stipulando contratto, a meno di non voler ipotizzare un errore nella redazione del bando. In ogni caso, tenuto conto del rigore formale che deve necessariamente contraddistinguere procedure del genere, a fronte di una norma del bando che richiama una norma di legge la quale prevede a sua volta che la relazione geologica è parte integrante del progetto definitivo, i concorrenti debbono ritenere che la predetta relazione rientri fra gli elaborati da redigere.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni…”.

L’Autorità di Vigilanza ritiene, in modo del tutto condivisibile, che nel bando di gara deve essere espressamente indicata la circostanza che la relazione geologica non è richiesta fra gli elaborati progettuali.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.