ART. 14. (Programmazione dei lavori pubblici).
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 1631. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonchè dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonchè al completamento di lavori già iniziati.
2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonchè essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.
6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).
Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE SUL RISARCIMENTO DANNI
La sentenza con la quale il giudice amministrativo stabilisce i criteri in base ai quali l’amministrazione deve formulare la proposta di risarcimento, rinviando ad un eventuale giudizio successivo la determinazione della somma dovuta, non introduce nel processo amministrativo l’istituto della condanna generica ex art. 278 c.p.c., così che il giudice amministrativo non può circoscrivere la pronuncia all’an debeatur, ma deve decidere sul quantum ancorché limitatamente ai criteri per la sua determinazione.
PROJECT FINANCING
L'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepito a livello regionale dalle leggi n. 7.2002 e 7.2003, consente la realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente a carico di soggetti privati, conseguendo con ciò il duplice obiettivo di coinvolgere il capitale privato e di utilizzare l'apporto della migliore imprenditoria nella realizzazione di opere pubbliche (cd. strumenti di project financing).
L'utilizzazione dei soggetti privati riguarda anche la fase dell'iniziativa procedimentale diretta ad individuare il soggetto realizzatore, il quale, tuttavia, può presentare proposte solo relativamente "alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente". L’esistenza del programma triennale costituisce, quindi, il primo tassello procedimentale sia per la selezione dei lavori proponibili da parte dei privati, sia per l'attuazione delle iniziative di "project financing" costituendo la base per la realizzazione di tutti gli interventi del triennio, ad eccezione di quelli "imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale” (comma 5°, dell'articolo 14).
La proposta di cui al citato articolo 37 bis, quindi, può essere formulata soltanto in relazione ai lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale, oppure negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, in modo da evitare che vengano realizzate opere inutili o al di fuori delle linee programmatiche assunte per la soddisfazione dei bisogni della collettività.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Un progetto di un' opera pubblica realizzata da parte di un appaltatore di un servizio e finalizzata al funzionamento dello stesso (nella fattispecia quello di raccolta e smaltimento rifiuti e il lavoro consiste nell'ampliamnto della piattaforma multiraccolta)e finanziata con un aumento sul canone va considerata a tutti gli effetti un opera pubblica e quindi da insersi nella programmazione annuale? Inoltre e possibile che la progettazione dell'opera suddetta sia fatta effettuare dal concessionario e in caso affermativo chi risulta il responsabile del procedimento?
dovremmo realizzare un impianto di Teleriscaldamento nel nostro comune completamente in project financing. Abbiamo già selezionato il promotore e dichiarato la pubblica utilità, ora dovremmo iniziare al licitazione privata. Abbiamo modificato il piano triennale in quanto rispetto al progetto iniziale abbiamo modificato l'ubicazione dell'impianto e altre cose e di conseguenza l'importo sitmato è aumentato. Ora prima di iniziare la licitazione dobbiamo aspettare i 60 giorni di pubblicazione del nuovo piano triennale? oppure dato che il project era già inserito (anche se con importo inferiore) possimo iniziare la prima fase della licitazione pubblicando il bando per la ricerca delle ditte? NB l'importo del lavoro non è una caratteristica essenziale della gara in quanto tutto a carico del soggetto che vincerà la gara.