Art. 80 modificato dal Decreto Semplificazioni
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In vigore il nuovo "illecito professionale"
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", in GU del 14-12-2018 n. 290, in vigore dal 15-12-2018
news del 16/12/2018
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Con la pubblicazione in gazzetta del "Decreto Semplificazioni 2019" entra in vigore la nuova versione del "illecito professionale".
L'art. 5 del Decreto Legge 135/2018 interviene infatti sostituendo la lettera c) del comma 5 ed introducendo due nuove lettere c-bis) e c-ter):
"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità' o affidabilità';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa;"
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 dicembre), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Da notare che la rubrica dell' Articolo 5 "Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria" fa espresso riferimento agli appalti sotto la soglia comunitaria, evidente frutto di un refuso atteso che l'articolo in argomento è chiaramente applicabile anche agli appalti sopra soglia
Quindi a far data dal 16 dicembre 2018. le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno modificare la dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione (art. 80) nel seguente modo:
"DICHIARA
.....
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la proprio integrità o affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;"
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