in vigore dal 24-06-2017

Modificato l'art. 211 del Codice Appalti

Aggiornato l'art. 211 del Codice sul potere di raccomandazione attribuito all'ANAC.

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In vigore da oggi  (24-06-2017) le modifiche all'art. 211 del Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 50/2016) apportate dalla LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 in GU n.144 del 23-6-2017 s.o. n. 31 in vigore dal 24-06-2017 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le nuove disposizioni dal comma 1-bis a 1-quater, in sostituzione del previgente potere di "raccomandazione", ora legittimano l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione di atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici e attribuiscono all’ANAC il potere di adottare pareri motivati, qualora reputi che la stazione appaltante abbia adottato provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici. In particolare il nuovo comma 1-ter prevede, altresì, che, qualora la stazione appaltante non si conformi al parere motivato dell’ANAC entro il termine assegnato dall’ANAC e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.