REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI 2022-2023

L. 28 marzo 2022, n. 25

Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

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Revisione Prezzi Nei Contratti Pubblici 2022-2023

Art. 29 DL 4/2022: nuova disciplina transitoria dal 28/1/2022 al 31/12/2023

Definitivamente convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25

(GU n.73 del 28-03-2022 s.o. n. 13)


Il 27 gennaio entra in vigore, con effetto sui bandi pubblicati dal 28 gennaio 2022, la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi sui contratti pubblici dettata dall’art. 29 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) del DL 4/2022 che integra la disciplina dell’art. 1-septies (“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) del DL 73/2021 . In sede di conversione sono stati introdotto i commi 11-bis e 13-bis in vigore dal 29-3-2022.

Con riferimento al citato art. 29 del DL 4/2022.

·      Obbligatoria la clausola di revisione prezzi sui contratti pubblici di tutti i settori (1)

·      Nei lavori, revisione per variazioni in aumento/diminuzione che eccedono 5% ed in misura pari al 80% dell’eccedenza, rispetto alle rilevazioni indicate nel decreto MIMS; (1.b)

·      Sulla base delle rilevazioni dell’ISTAT, il MIMS pubblica con decreto (entro 30 marzo ed entro 30 settembre) le variazioni prezzi dei materiali da costruzione più significative. (2)

·      Nei lavori, la revisione si applica alle lavorazioni eseguite nei 12 mesi che precedono il decreto di cui al punto precedente (3)

·      Nei lavori, l’istanza di compensazione va presentata dall’appaltatore entro 60 gg dal Decreto (4)

·      La compensazione è ammessa solo per le opere eseguite nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma (4)

·      Se la variazione effettiva subita e provata dall’appaltatore è inferiore alla variazione indicata nel Decreto, il DL riconosce la compensazione entro i limiti provato dall’appaltatore ed entro gli altri limiti fissi (80% della parte che eccede il 5%). Se il maggior costo effettivo e provato dall’Appaltatore eccede la variazione indicata nel Decreto, verrà riconosciuta la revisione entro il limite indicato nel Decreto ed entro i limiti fissi (80% della parte che eccede il 5%). (4)

·      I lavori eseguiti nell’anno solare dell’offerta non sono soggetti a revisione (5)

·      La compensazione non è soggetta a ribasso d’asta (6)

·      Per la compensazione nei lavori è consentito utilizzare le somme per imprevisti, provenienti dai ribassi, ancora disponibili da altri contratti non ancora collaudati (7)

·      Per i lavori del PNRR, il 50% delle compensazioni possono essere coperte con il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7 del DL 76/2020 (8)

·      Nel fondo dell’art. 7 del DL 76/2020 verranno versati gli importi derivanti dalla revoca dei finanziamenti del PNRR (9)

·      Il fondo dell’art. 7 del DL 76/2020 verrà incrementato di 60 milioni (10)

·      Il progettista può apportare variazioni dei prezzi rispetto ai “vecchi” prezzari in base alle rilevazioni dei Decreti di rilevazione prezzi del MIMS (11)

·      Nel caso di accordi quadro in essere (aggiudicati o efficaci) al 29-3-2022, fermo restando il ribasso offerto, le SA possono utilizzare prezzari aggiornati di cui al punto successivo, nelle more, aggiornare i prezzi in base alle rilevazioni semestrali dei DM di cui al punto 2. (11bis)

·      Il MIMS rilascerà entro il 30-4-202 nuove linee guida per la redazione dei nuovi prezzari (12)

·      Proroga dal 30-06-2023 del termine dell’art. 6 co. 6 DL 76/2020 per poter sciogliere il Collegio Consultivo Tecnico (13bis).