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  • NORMATIVA PRIMARIA


  • LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

    al comma 582 conferisce a Consip compiti di procurement relativi agli appalti di lavori



    LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

    (GU n.304 del 30-12-2019 s.o. n. 45 in vigore dal 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019)



    581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».



    582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».



    583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.



    584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.



    585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».



    586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.



    587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».



    588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'.

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  • DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019 N. 126 - Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

    All'art. 4 prevede misure di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, consentendo agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di derogare all'obbligo di acquisto tramite gli strumenti di Consip.



    DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126

    Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (19G00135) (GU n.255 del 30-10-2019, in vigore dal 31/10/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, in G.U. 28/12/2019, n. 303)



    Art. 4 Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca.

    1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

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  • LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

    Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MePA da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 comma 130); Consip si avvale del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato per i giudizi relativi alle attività del Programma di razionalizzazione (art. 1 comma 771); a decorrere dal 2020, internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari da parte delle scuole (art. 1 comma 760).



    LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

    (in GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, in vigore dal 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018)



    130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».



    760. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

    «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa e' integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

    5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

    5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».



    771. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attivita' svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

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  • LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020

    Promozione della realizzazione, da parte degli enti locali, di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica tali da ottenere specifiche riduzioni dei consumi (art. 1 comma 697). Tali interventi di efficientamento e di adeguamento normativo possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (art. 1 comma 698).



    LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

    (GU n.302 del 29-12-2017 - s.o. n. 62 in vigore dal 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017)



    697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualita' di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, e' promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprieta' degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano gia' stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



    698. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa' Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e' emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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  • LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019

    Il MEF avvia una sperimentazione, nel contesto del Programma per la razionalizzazione, come “acquirente unico” per energia elettrica e servizio sostitutivo mensa per il medesimo Ministero e per il Ministero dell’interno (art. 1 comma 415); Obbligo di ricorso a Consip per le amministrazioni statali, per gli enti previdenziali e per le agenzie fiscali per le acquisizioni ICT di particolare rilevanza strategica indicate nel Piano triennale AGID (art. 1 comma 419); disciplina dei “contratti ponte” nel caso di indisponibilità dei contratti dei soggetti aggregatori nelle categorie/soglie di ricorso obbligatorio agli stessi.



    LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

    (GU n.297 del 21-12-2016 - s.o. n. 57, in vigore dal 01/01/2017, ad eccezione dei commi 433, 437, 438, 439 e 443 che entrano in vigore il 21/12/2016.



    415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.



    416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.



    417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui e' applicata la sperimentazione di cui al comma 415.



    418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





    419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;

    b) dopo il comma 514 e' inserito il seguente:

    «514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo' supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attivita' di cui al presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;

    c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».



    420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni».



    421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita' nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».



    422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

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  • LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

    Estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip e al MePA per gli enti nazionali di previdenza e assistenza fiscale e per le agenzie fiscali (art. 1 comma 495); estensione a tutte le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere alle Convenzioni e agli AQ di Consip (art.1 commi 496/497); introduzione dell’obbligo del rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni Consip per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico (art. 1 comma 498); gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere a oggetto anche attività di manutenzione (art. 1 comma 504); definizione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle caratteristiche essenziali in relazione alle prestazioni principali che saranno oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip (art. 1 comma 507); possibilità, per le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni quadro, di procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo (art. 1 comma 510); disciplina specifica di approvvigionamento per gli enti del SSN relativamente alle categorie merceologiche sanitarie contenute nel DPCM di cui all’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 (art. 1 commi 548 e ss.); introduzione di specifici obblighi di ricorso centralizzati per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività indicati nel Piano triennale per l’informatica predisposto da AGID; possibilità di procedere ad acquisti autonomi di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo qualora il bene/servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione (art. 1 commi 512 e ss.).



    LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

    (GU n.302 del 30-12-2015 s.o. n. 70, in vigore dal 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015)



    494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «É fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».



    495. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»; b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».



    496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».



    497. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;

    b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA».

    498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



    450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonché del limite previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti agevolazioni:

    a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;

    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attività economica.



    504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».



    507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



    510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.





    512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.



    513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che é approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.



    514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.



    514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma é previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020.



    515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.



    515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.



    516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.



    517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.



    518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, é abrogato.



    519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.



    520. Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.



    548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.



    549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed é causa di responsabilità per danno erariale.



    550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito.

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  • DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014 N. 66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

    Istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori e del relativo Tavolo Tecnico coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Individuazione, con DPCM, delle categorie merceologiche e delle relative soglie di ricorso obbligatorio a Consip e agli altri soggetti aggregatori; mancato rilascio del CIG da parte dell’ANAC alle stazioni appaltanti che procedono in violazione degli adempimenti previsti dalla norma in tema di ricorso obbligatorio a Consip e ai soggetti aggregatori (art. 9 comma 3). E’ istituito, inoltre, il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per il finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.



    DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

    Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

    (GU n.95 del 24-4-2014 in vigore dal 24/04/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 in G.U. 23/06/2014, n. 143)



    Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

    8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

    a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. É fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso é comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89



    Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

    1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, é istituito , senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

    2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.

    3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

    3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

    5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

    6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non é presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

    8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento é effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

    9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo , che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

    10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

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  • LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014)

    Prevede disposizioni in tema di ricorso a Consip per le acquisizioni di beni e servizi da parte delle amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione Europea, finalizzati all’attuazione dei detti programmi (art.1 comma 248).



    LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

    (GU n.302 del 27-12-2013 s.o. n. 87, in vigore dal 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.



    248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.



    330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla societa' Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed e' destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attivita' disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

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  • LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità)

    Possibilità di stipula, nel contesto del Programma per la razionalizzazione degli acquisti, di Accordi quadro per l’aggiudicazione di concessioni di servizi (comma 157); fermi gli obblighi di ricorso a strumenti Consip, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuate categorie e soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali procedono agli acquisti attraverso strumenti informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 158).



    LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

    (GU n.302 del 29-12-2012 – s. o. n. 212, in vigore dal 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012)



    153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» é inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.



    154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, é aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».



    155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.



    156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».



    157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.



    158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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  • DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 1)

    Articolo 1: previsione della nullità dei contratti stipulati in violazione di determinati obblighi di ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip (comma 1); disciplina dei “contratti ponte” (comma 3); nell’ambito del MEPA, possibilità dell’introduzione di sezioni specializzate (comma 6); per specifiche e individuate categorie merceologiche altamente standardizzabili, obbligo di approvvigionamento attraverso Convenzioni, AQ o ricorso a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale di committenza regionale di riferimento (comma7); Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cura tramite Consip lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma per la razionalizzazione degli acquisti (comma 17). Articolo 4 comma 3ter: gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e lavori pubblici; Articolo 15 comma 13 lett d): previsioni in tema di obblighi di utilizzo per gli enti del SSN degli strumenti telematici messi a disposizione di Consip.



    DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

    (GU n.156 del 6-7-2012 – s.o. n. 141 in vigore dal 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).



    Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

    1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

    3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

    5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158.

    6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

    7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. É fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

    8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

    9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

    10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

    11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

    12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

    13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione é nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

    14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

    15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 é prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

    16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente".

    17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

    18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

    19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

    20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

    21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione é rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero é determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

    22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

    23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.

    24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: "l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali é più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali é più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.".

    25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi".

    26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

    26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.

    26-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.



    Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

    1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

    3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

    3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177.

    3-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

    3-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    4. decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

    5. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4.

    6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione é composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

    7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. É ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

    8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

    8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

    9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

    12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

    13. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

    14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto é fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.



    Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

    13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

    d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa .Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

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  • DECRETO LEGGE 7 MAGGIO 2012 N. 52 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

    Modifiche al regime degli obblighi di ricorso a strumenti messi a disposizione di Consip e ampliamento dei soggetti che possono ricorrere ai detti strumenti (art. 7); possibilità di utilizzo di erogazioni liberali effettuate verso la PA per acquisti attraverso Convenzioni Consip e MEPA (art. 13 ter).



    DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

    Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

    (GU n.106 del 8-5-2012, in vigore dal 09/05/2012, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6/7/2012, n. 156)



    Art. 7. (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).

    1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali" sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A".

    2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".

    3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa' Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.



    Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

    1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

    2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita' strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma 1.

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50



    Art. 9 Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.



    Art. 13-ter. (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione).

    1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato acquisto e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

    2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e' reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.

    3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.

    4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.

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  • DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (art. 29) - "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

    Prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché gli enti di previdenza e assistenza sociale, possono avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di Centrale di Committenza.



    DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201

    Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

    (GU n.284 del 6-12-2011 s.o. n. 251 in vigore 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012; convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).



    Art. 29 Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria

    1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi.

    2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

    3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

    3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, é destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

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  • LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)

    Art. 2: Conclusione da parte di Consip di Accordi quadro cui possono aderire tutte le stazioni appaltanti (comma 225); le stazioni appaltanti adottano, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli degli Accordi quadro di Consip (comma 225); possibilità di stipula da parte di Consip e delle centrali di committenza regionali delle Convenzioni quadro ex art. 26 della l. 488/99, anche in sede di aggiudicazione degli appalti specifici basati su un Accordo quadro (comma 226).



    LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

    (GU n.302 del 30-12-2009 s.o. n. 243 in vigore dal 01/01/2010)



    Art. 2. (Disposizioni diverse)

    225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.



    226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.



    227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

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  • LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008

    Obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di invio dei prospetti con i dati relativi alle previsioni annuali dei propri fabbisogni di beni e servizi; possibilità di ricorso alle Convenzioni Consip da parte di tutte le stazioni appaltanti (art. 2 comma 573); individuazione, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle gare su delega e degli Accordi quadro cui le amministrazioni statali centrali sono tenute a ricorrere (art. 2 comma 574).



    LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

    (GU n.300 del 28-12-2007 – s.o. n. 285 in vigore dal 1/1/2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007)



    Art. 2 Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



    572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.



    573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.



    574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

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  • LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge Finanziaria 2007

    Obbligo di ricorso per determinate amministrazioni alle Convenzioni quadro di Consip e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (art. 1 commi 449-450); previsione di meccanismi di remunerazione degli acquisti a carico degli aggiudicatari delle gare Consip (art. 1 comma 453).



    LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

    (GU n.299 del 27-12-2006 s. o. n. 244, in vigore dal 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006.



    449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.



    450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.



    453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



    454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



    457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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  • LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

    Introduce la possibilità per Consip di fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento degli enti locali.



    LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 350

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

    (GU n.299 del 27-12-2003 s.o. n. 196 in vigore dal 1-1-2004)



    170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono soppresse.



    171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.



    172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

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  • LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)

    Art. 58: le Convenzioni quadro di cui all’art. 26 della l. 488/99 sono stipulate da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e definizione dell’ambito soggettivo delle Convenzioni quadro



    LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

    (GU n.302 del 29-12-2000 s.o. n. 219 in vigore dal 1-1-2001)



    Art. 58. (Consumi intermedi)

    1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.

    2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria".

    3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

    4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

    5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

    6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

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  • LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000

    Disciplina delle Convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi (art. 26) e disciplina del benchmark delle Convenzioni quadro (art. 26 comma 3).



    LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

    (GU n.302 del 27-12-1999 s.o. n. 227, in vigore dal 1-1-2000)



    Art. 26 (Acquisto di beni e servizi).

    1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali.

    2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non é richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

    3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma é causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

    3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

    4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

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  • NORMATIVA SECONDARIA


  • DM ECONOMIA 22 AGOSTO 2019 - Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 AGOSTO 2019

    Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.

    (GU n.242 del 15-10-2019)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

    Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

    Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016», che attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;

    Viste la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e da ultimo, la delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con le quali l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

    Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

    Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;

    Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2019, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

    Decreta:



    Art. 1 Oggetto

    1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

    2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.



    Art. 2 Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019

    1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

    i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.

    2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

    ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

    iii. soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:

    1) copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

    2) valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

    3) realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

    4) supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

    5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

    6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilità delle banche dati.

    2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) é da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 che segue.



    Art. 3 Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

    1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) è calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.

    2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalità di calcolo della quota assegnata.

    1) Copertura delle categorie merceologiche:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

    ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;

    iii. il risultato della prestazione, é dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

    2) Valore delle iniziative:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione.

    ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

    iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

    3) Realizzazione delle iniziative:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

    ii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

    4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 173.000,00;

    ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali é stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 30.000,00;

    iii. il risultato della prestazione é dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

    iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);

    v. il soggetto aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.

    5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 87.000,00;

    ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali é stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 15.000,00;

    iii. il risultato della prestazione, é dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

    iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v).

    6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

    i. la quota assegnata é calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 6) della tabella 1 dell'allegato A;

    ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attività previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverrà da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

    3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:

    a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

    b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori.

    4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorietà, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, potrà aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore di ripartizione, valore iniziative ponderato obiettivo, numero iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 all'allegato B.

    5. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e 5). La ripartizione della quota residua verrà effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del Soggetto Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4), 5), sul totale delle quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5).

    I soggetti aggregatori che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) non possono partecipare alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 5.



    Art. 4 Modalità per accedere al Fondo

    1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 31 gennaio dell'anno 2020, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it



    Art. 5 Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del fondo

    1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1, dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

    2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.



    Art. 6 Disposizioni finanziarie

    1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

    2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 agosto 2019

    Il Ministro: Tria Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019

    Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1203



    Allegato A Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per l'anno 2019.

    Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2019 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella =============================================================

    | Requisito di cui all'art. 2, | Percentuale di |

    | comma 1, punto iii) | ripartizione Fondo 2019 |

    +=================================+=========================+

    |1) copertura delle categorie | |

    |merceologiche | 35,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    |2) valore delle iniziative | 15,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    |3) realizzazione delle iniziative| 30,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    |4) supporto ad altri soggetti | |

    |aggregatori | 10,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    |5) richiesta di supporto ad altri| |

    |soggetti aggregatori | 5,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    |6) portale dei soggetti | |

    |aggregatori ed interoperabilita' | |

    |delle banche dati | 5,0% |

    +---------------------------------+-------------------------+

    Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con più abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed é finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

    =====================================================================

    | Regione | Popolazione (*) | Coefficiente |

    +=========================+===================+=====================+

    |Abruzzo | 1.307.309| 7,42|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Basilicata | 578.036| 16,79|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Calabria | 1.959.050| 4,95|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Campania | 5.766.810| 1,68|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Emilia-Romagna | 4.342.135| 2,23|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Friuli-Venezia Giulia | 1.218.985| 7,96|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Lazio | 5.502.886| 1,76|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Liguria | 1.570.694| 6,18|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Lombardia | 9.704.151| 1,00|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Marche | 1.541.319| 6,30|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Molise | 313.660| 30,94|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Piemonte | 4.363.916| 2,22|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Puglia | 4.052.566| 2,39|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Sardegna | 1.639.362| 5,92|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Sicilia | 5.002.904| 1,94|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Toscana | 3.672.202| 2,64|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Trentino-Alto | | |

    |Adige/Südtirol | 1.029.475| 9,43|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Umbria | 884.268| 10,97|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Valle d'Aosta/Vallee | | |

    |d'Aoste | 126.806| 76,53|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    |Veneto | 4.857.210| 2,00|

    +-------------------------+-------------------+---------------------+

    (*) Numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2011.



    Allegato B Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2019.

    Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1).

    Il perimetro di azione é l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.

    =====================================================================

    | | |Numero di categorie|

    | |Categorie merceologiche | merceologiche nel |

    | Gruppo |nel perimetro di azione |perimetro di azione|

    +======================+========================+===================+

    | |farmaci, vaccini, stent,| |

    | |ausili per incontinenza | |

    | | (ospedalieri e | |

    | | territoriali), protesi | |

    | | d'anca, medicazioni | |

    | | generali, | |

    | | defibrillatori, | |

    | | pace-maker, aghi e | |

    | | siringhe, servizi | |

    | | integrati per la | |

    | | gestione delle | |

    | | apparecchiature | |

    | |elettromedicali, servizi| |

    | |di pulizia per gli enti | |

    | | del Servizio sanitario | |

    | | nazionale, servizi di | |

    | | ristorazione per gli | |

    | | enti del Servizio | |

    | | sanitario nazionale, | |

    | | servizi di lavanderia | |

    | | per gli enti del | |

    | | Servizio sanitario | |

    | | nazionale, servizi di | |

    | | smaltimento rifiuti | |

    | | sanitari, vigilanza | |

    | | armata, Facility | |

    | |management immobili (*),| |

    | | pulizia immobili, | |

    | |guardiania, manutenzione| |

    | | immobili e impianti, | |

    | | guanti (chirurgici e | |

    | | non), suture, | |

    | | ossigenoterapia, | |

    | soggetti aggregatori | diabetologia | |

    | di cui al comma 1 | territoriale, servizio | |

    | dell'art. 9 del |di trasporto scolastico,| |

    | decreto-legge 24 | manutenzione strade - | |

    | aprile 2014, n. 66 |servizi e forniture (**)| 24 |

    +----------------------+------------------------+-------------------+

    | | vigilanza armata, | |

    | | Facility management | |

    | | immobili (*), pulizia | |

    | | immobili, guardiania, | |

    | soggetti aggregatori |manutenzione immobili e | |

    | di cui al comma 2 | impianti, servizio di | |

    | dell'art. 9 del | trasporto scolastico, | |

    | decreto-legge 24 | manutenzione strade - | |

    | aprile 2014, n. 66 |servizi e forniture (**)| 6 |

    +----------------------+------------------------+-------------------+

    |(*) La categoria Facility management immobili viene considerata |

    |come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, |

    |pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il |

    |numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene|

    |conto del Facility management immobili. |

    +----------------------+------------------------+-------------------+

    |(**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e |

    |forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di |

    |pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |

    |del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri |

    |dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate |

    |sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti |

    |aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla |

    |data di entrata in vigore per la categoria. |

    +----------------------+------------------------+-------------------+

    Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1)

    =========================================================

    | | Numero categorie |

    | Gruppo | merceologiche obiettivo |

    +===========================+===========================+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 6 |

    +---------------------------+---------------------------+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 2 |

    +---------------------------+---------------------------+

    Tabella 3: fattore di ripartizione La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) e della realizzazione delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è definito in base alla numerosità dei soggetti aggregatori

    =======================================================

    | Gruppo | Fattore di ripartizione |

    +===========================+=========================+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 80% |

    +---------------------------+-------------------------+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 20% |

    +---------------------------+-------------------------+

    Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, delle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A

    =========================================================

    | |Valore iniziative ponderato|

    | Gruppo | obiettivo |

    +===========================+===========================+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 6.000.000.000 € |

    +---------------------------+---------------------------+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 200.000.000 € |

    Tabella 5: numero iniziative obiettivo La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione.

    ===================================================

    | | Numero iniziative |

    | Gruppo | obiettivo |

    +===========================+=====================+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 8 |

    +---------------------------+---------------------+

    |soggetti aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 2 |

    +---------------------------+---------------------+

  • -------------------------------------


  • DPCM 11 LUGLIO 2018 - Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 LUGLIO 2018

    Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

    (GU n.189 del 16-8-2018)



    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Visto l'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

    Visto l'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee giuda indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

    Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

    Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi l e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e in particolare l'art. 35 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto, in particolare l'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

    Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

    Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 gennaio 2018, n. 31, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», e in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

    Considerata la necessità di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 - di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Considerata, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche e relative soglie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1853 del 26 gennaio 2018;

    Viste le deliberazioni assunte in data 13 giugno 2017 e 28 settembre 2017, con le quali il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

    Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come sancita nella riunione del 10 maggio 2018;

    Decreta:



    Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

    =====================================================================

    | # | Categoria di beni e servizi | Soglie (€) |

    +======+==============================+=============================+

    | 1 |Farmaci | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 2 |Vaccini | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 3 |Stent | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Ausili per incontinenza | |

    | 4 |(ospedalieri e territoriali) | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 5 |Protesi d'anca | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 6 |Medicazioni generali | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 7 |Defibrillatori | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 8 |Pace-maker | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 9 |Aghi e siringhe | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi integrati per la | |

    | |gestione delle apparecchiature| |

    | 10 |elettromedicali | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Serivizi di pulizia per gli | |

    | |enti del Servizio Sanitario | |

    | 11 |Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di ristorazione per | |

    | |gli enti del Servizio | |

    | 12 |Sanitario Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di lavanderia per gli | |

    | |enti del Servizio Sanitario | |

    | 13 |Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di smaltimento rifiuti| |

    | 14 |sanitari | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 15 |Vigilanza armata | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 16 |Facility management immobili | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 17 |Pulizia immobili | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 18 |Guardiania | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | |Manutenzione immobili e | autorita' governative|

    | 19 |impianti | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 20 |Guanti (chirurgici e non) | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 21 |Suture | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 22 |Ossigenoterapia | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorita' governative|

    | 23 |Diabetologia territoriale | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizio di trasporto | |

    | 24 |scolastico | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | |Manutenzione strade - servizi | autorita' governative|

    | 25 |e forniture | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.

    3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.



    Art. 2 Modalità attuative

    1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, é effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

    2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore é responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



    Art. 3 Entrata in vigore

    1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione strade-servizi e forniture) il cui obbligo é differito di un anno, fatti salvi le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria 25.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 11 luglio 2018

    Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018

    Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1597

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  • DM ECONOMIA 28 NOVEMBRE 2017 - Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a..

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28 NOVEMBRE 2017

    Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

    (GU n.17 del 22-1-2018)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

    Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

    Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

    Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

    Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2016 recante «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha individuato le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni programmate per il 2016;

    Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

    Considerato che, con nota del 22 giugno 2017, prot. n. 16092/2017, Consip S.p.A., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che sono riferimento di benchmark già dal decreto ministeriale 21 giugno 2016 e che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.A.;

    Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

    Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Decreta:



    Art. 1 Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2016 relative alle specifiche convenzioni così come riportate nell'Allegato 2.

    3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.



    Art. 2 Disposizioni finali

    1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Roma, 28 novembre 2017

    Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2017

    Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1733



    Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico



    Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico

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  • DM ECONOMIA 4 AGOSTO 2017 che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi per gli anni 2017-2018, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 4 AGOSTO 2017

    Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018.

    (GU n.221 del 21-9-2017)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

    Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

    Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

    Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da ultimo, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

    Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

    Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per il biennio 2017-2018, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;

    Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per il biennio 2017-2018, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema;

    Decreta:



    Art. 1 Oggetto

    1. Il presente decreto stabilisce, per il biennio 2017-2018, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

    2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.



    Art. 2 Requisiti di accesso al Fondo per gli anni 2017 e 2018

    1. Avranno accesso al Fondo nel biennio 2017-2018 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (Soggetti Aggregatori), che:

    i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 e con i successivi decreti di attuazione, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

    ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

    iii. soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:

    1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito o attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B;

    2) Valore delle iniziative: aver bandito o attivato, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B;

    3) Rispetto della pianificazione: aver pianificato di bandire, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B ed aver effettivamente bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative sulle stesse categorie merceologiche oggetto di pianificazione;

    4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del Perimetro di Azione del Soggetto Aggregatore supportante, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

    5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro Soggetto Aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

    6) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente ed esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con riferimento alla gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai Soggetti Aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento al sistema di interoperabilità delle banche dati.

    2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) é da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5).



    Art. 3 Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

    1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in Quote Requisito secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A. Nell'ambito della Quota Requisito il singolo Soggetto Aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta Quota di Riferimento. L'importo effettivamente assegnato al Soggetto Aggregatore (Quota Assegnata) è calcolato sulla base della Quota di Riferimento e del Risultato di Prestazione.

    2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalità di calcolo della Quota Assegnata.

    1) Copertura delle categorie merceologiche:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione;

    ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Coefficiente di Ponderazione del Perimetro di Azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del Perimetro di Azione del Soggetto Aggregatore e la sommatoria delle categorie merceologiche del Perimetro di Azione di tutti i Soggetti Aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;

    iii. il Risultato della Prestazione, é dato dal numero di categorie merceologiche su cui il Soggetto Aggregatore ha bandito o attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento diviso per il Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo indicate nella Tabella 2 dell'Allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del Perimetro di Azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa.

    2) Valore delle iniziative:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non può comunque superare il 15% della Quota Requisito.

    ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Fattore di Ripartizione del Valore delle Iniziative di cui alla Tabella 3, Allegato B;

    iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, è dato dal totale del Valore Ponderato delle Iniziative da esso bandite o attivate nel corso dell'anno di riferimento, diviso per il Valore Ponderato delle Iniziative bandite o attivate nel medesimo anno da tutti i Soggetti Aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per Valore Ponderato delle Iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un Soggetto Aggregatore moltiplicato per il proprio Coefficiente Regionale di Ponderazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A.

    3) Rispetto della pianificazione:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non può comunque superare il 15% della Quota Requisito;

    ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il Coefficiente di Ponderazione della Pianificazione, inteso come il rapporto tra il numero di iniziative pianificate dal Soggetto Aggregatore e la sommatoria del numero di iniziative pianificate da tutti i Soggetti Aggregatori. La pianificazione che verrà presa a riferimento sarà quella presente sul portale dei soggetti aggregatori al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018;

    iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso effettivamente bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero delle iniziative di cui lo stesso aveva pianificato la pubblicazione nel corso del medesimo anno, nelle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione. Ai fini del calcolo del presente requisito, le iniziative bandite devono riguardare le stesse categorie merceologiche oggetto di pianificazione. Nel caso in cui il Soggetto Aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello pianificato, il valore del Risultato della Prestazione sarà comunque 1.

    4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 225.000,00;

    ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali é stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 40.000,00;

    iii. il Risultato della Prestazione é dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha fornito supporto;

    iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del Soggetto Aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);

    v. il Soggetto Aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.

    5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 112.500,00;

    ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali é stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 20.000,00;

    iii. il Risultato della Prestazione, é dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri Soggetti Aggregatori;

    iv. per richiedere il supporto ad un altro Soggetto Aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del Soggetto Aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v).

    6) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

    i. la Quota Assegnata é calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la Percentuale di Ripartizione di cui al punto 6) della Tabella 1 dell'Allegato A;

    ii. per il riconoscimento della Quota Assegnata, il Soggetto Aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attività pianificate per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverrà con cadenza trimestrale da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché attraverso la presentazione di apposita relazione comprovante i risultati raggiunti. La pianificazione che verrà presa a riferimento sarà quella trasmessa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018.

    3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:

    a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun Soggetto Aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

    b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai Soggetti Aggregatori.

    4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorietà, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvede ad aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori, Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo e Fattore di Ripartizione del Valore delle iniziative di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 all'Allegato B.



    Art. 4 Modalità per accedere al Fondo

    1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il Soggetto Aggregatore, invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 31 gennaio dell'anno 2018 per il riconoscimento del Fondo 2017 ed entro il 31 gennaio dell'anno 2019 per il riconoscimento del Fondo 2018, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it



    Art. 5 Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

    1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

    2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei Soggetti Aggregatori che vi hanno accesso e la relativa Quota Assegnata. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al Soggetto Aggregatore richiedente.

    3. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli Soggetti Aggregatori richiedenti.



    Art. 6 Disposizioni finanziarie

    1. I finanziamenti sono erogati a favore dei Soggetti Aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

    2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 4 agosto 2017

    Il Ministro: Padoan Registrato alla corte dei conti il 31 agosto 2017

    Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.1158



    Allegato A Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per gli anni 2017 e 2018

    Tabella 1: Percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della Quota Requisito Per Quota Requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per gli anni 2017 e 2018 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, punto iii), secondo le Percentuali di Ripartizione riportate nella seguente Tabella

    =====================================================================

    | | Percentuale di | Percentuale di |

    | Requisito di cui all'art. |Ripartizione Fondo |Ripartizione Fondo |

    | 3, comma 1, iii) | 2017 | 2018 |

    +===========================+===================+===================+

    |1) Copertura delle | | |

    |categorie merceologiche | 35,0% | 30,0% |

    +---------------------------+-------------------+-------------------+

    |2) Valore delle iniziative | 10,0% | 10,0% |

    +---------------------------+-------------------+-------------------+

    |3) Rispetto della | | |

    |pianificazione | 45,0% | 50,0% |

    +---------------------------+-------------------+-------------------+

    |4) Supporto ad altri | | |

    |Soggetti Aggregatori | 5,0% | 5,0% |

    +---------------------------+-------------------+-------------------+

    |5) Richiesta di supporto ad| | |

    |altri Soggetti Aggregatori | 2,0% | 2,0% |

    +---------------------------+-------------------+-------------------+

    |6) Portale dei Soggetti | | |

    |Aggregatori ed | | |

    |interoperabilita' delle | | |

    |banche dati | 3,0% | 3,0% |



    Tabella 2: Coefficiente Regionale di Ponderazione La seguente Tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore, il Coefficiente Regionale di Ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della Regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore e la popolazione della Regione con più abitanti. Il Coefficiente Regionale di Ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della Regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore ed é finalizzato al calcolo del Valore Ponderato delle Iniziative (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2).

    =====================================================================

    | Regione | Popolazione (*) | Coefficiente |

    +========================+====================+=====================+

    |Abruzzo | 1.307.309 | 7,42 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Basilicata | 578.036 | 16,79 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Calabria | 1.959.050 | 4,95 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Campania | 5.766.810 | 1,68 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Emilia-Romagna | 4.342.135 | 2,23 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Friuli-Venezia Giulia | 1.218.985 | 7,96 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Lazio | 5.502.886 | 1,76 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Liguria | 1.570.694 | 6,18 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Lombardia | 9.704.151 | 1,00 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Marche | 1.541.319 | 6,30 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Molise | 313.660 | 30,94 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Piemonte | 4.363.916 | 2,22 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Puglia | 4.052.566 | 2,39 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Sardegna | 1.639.362 | 5,92 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Sicilia | 5.002.904 | 1,94 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Toscana | 3.672.202 | 2,64 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Trentino-Alto | | |

    |Adige/Südtirol | 1.029.475 | 9,43 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Umbria | 884.268 | 10,97 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Valle d'Aosta/Vallee | | |

    |d'Aoste | 126.806 | 76,53 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    |Veneto | 4.857.210 | 2,00 |

    +------------------------+--------------------+---------------------+

    (*) Numerosità della popolazione della Regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel Censimento 2011.



    Allegato B Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2017

    Tabella 1: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori La seguente Tabella, individua il Perimetro di Azione utilizzato per il calcolo della Quota di Riferimento inerente il requisito «Copertura delle Categorie Merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1). Il Perimetro di Azione é l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del Soggetto Aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, e con i successivi decreti di attuazione.

    =====================================================================

    | | | Numero di Categorie|

    | | Categorie Merceologiche| Merceologiche nel |

    | Gruppo |nel Perimetro di Azione |Perimetro di Azione |

    +=====================+========================+====================+

    | |Farmaci, Vaccini, Stent,| |

    | |Ausili per incontinenza | |

    | |(ospedalieri e | |

    | |territoriali), Protesi | |

    | |d'anca, Medicazioni | |

    | |generali, | |

    | |Defibrillatori, | |

    | |Pace-maker, Aghi e | |

    | |siringhe, Servizi | |

    | |integrati per la | |

    | |gestione delle | |

    | |apparecchiature | |

    | |elettromedicali, Servizi| |

    | |di pulizia per gli enti | |

    | |del Servizio sanitario | |

    | |nazionale, Servizi di | |

    | |ristorazione per gli | |

    | |enti del Servizio | |

    | |sanitario nazionale, | |

    | |Servizi di lavanderia | |

    | |per gli enti del | |

    | |Servizio sanitario | |

    | |nazionale, Servizi di | |

    | |smaltimento rifiuti | |

    | |sanitari, Vigilanza | |

    |Soggetti Aggregatori |armata, Facility | |

    |di cui al comma 1 |management immobili (*),| |

    |dell'art. 9 del |Pulizia immobili, | |

    |decreto-legge 24 |Guardiania, Manutenzione| |

    |aprile 2014, n. 66 |immobili e impianti. | 18 |

    +---------------------+------------------------+--------------------+

    | |Vigilanza armata, | |

    |Soggetti Aggregatori |Facility management | |

    |di cui al comma 2 |immobili (*), Pulizia | |

    |dell'art. 9 del |immobili, Guardiania, | |

    |decreto-legge 24 |Manutenzione immobili e | |

    |aprile 2014, n. 66 |impianti. | 4 |

    +---------------------+------------------------+--------------------+

    (*) La categoria Facility management immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel Perimetro di Azione non tiene conto del Facility management immobili.

    Tabella 2: Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo La seguente Tabella individua il Numero delle Categorie Merceologiche Obiettivo, distinto in base all'appartenenza del Soggetto Aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del Risultato della Prestazione inerente il requisito «Copertura delle Categorie Merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1)

    =========================================================

    | | Numero Categorie |

    | Gruppo | Merceologiche Obiettivo |

    +===========================+===========================+

    |Soggetti Aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 6 |

    +---------------------------+---------------------------+

    |Soggetti Aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 2 |

    +---------------------------+---------------------------+

    Tabella 3: Fattore di Ripartizione del Valore delle Iniziative La seguente Tabella individua il Fattore di Ripartizione del Valore delle iniziative, di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n.

    2), distinto in base all'appartenenza del Soggetto Aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

    66, ed é definito in base alla numerosità dei Soggetti Aggregatori =========================================================

    | | Numero Categorie |

    | Gruppo | Merceologiche Obiettivo |

    +===========================+===========================+

    |Soggetti Aggregatori di cui| |

    |al comma 1 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 65% |

    +---------------------------+---------------------------+

    |Soggetti Aggregatori di cui| |

    |al comma 2 dell'art. 9 del | |

    |decreto-legge 24 aprile | |

    |2014, n. 66 | 35% |

    +---------------------------+---------------------------+

  • -------------------------------------


  • DM ECONOMIA 20 DICEMBRE 2016 che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 DICEMBRE 2016

    Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016.

    (GU n.6 del 9-1-2017)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

    Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto, l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo;

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015 che, in fase di prima attuazione, al fine di consentire l'avvio delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i soggetti aggregatori, ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015, rinviando a successivo decreto l'individuazione di criteri, per l'anno 2016, che tengano conto anche della programmazione relativa alle categorie merceologiche e alle soglie che saranno individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da ultimo, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

    Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

    Considerato che, al fine di proseguire nella fase di prima attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i medesimi soggetti aggregatori, occorre individuare, per l'anno 2016, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;

    Ritenuto pertanto opportuno, nella definizione di criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2016, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore e del differente grado di maturità di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, misurate attraverso i criteri indicati all'art. 1 del presente decreto;

    Decreta:



    Art. 1 Criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2016

    1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno 2016, i seguenti criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. A valere sulle disponibilità del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2016, la dotazione di 20 milioni di euro é ripartita a favore dei soggetti aggregatori secondo i criteri di seguito indicati:

    a) 42% del Fondo tra i soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

    i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

    ii. e abbiano bandito direttamente in qualità di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, nel triennio 2013-2015, iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro;

    iii. e abbiano bandito direttamente, in qualità di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.

    L'importo massimo del Fondo ottenibile da ciascun soggetto aggregatore di cui alla lettera a) del presente comma, é pari al rapporto tra il 42% del valore del Fondo ed il numero di soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui alla lettera a) e comunque non potrà essere superiore ad euro 1.050.000.

    L'importo così calcolato verrà assegnato per intero ai soggetti aggregatori che abbiano bandito almeno quattro gare nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. Nel caso in cui un soggetto aggregatore bandisca meno di quattro gare, l'importo da assegnare verrà calcolato proporzionalmente al numero di gare effettivamente bandite nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.

    b) 55% del Fondo tra i soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

    i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

    ii. e abbiano bandito direttamente, in qualità di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.

    L'importo massimo del Fondo ottenibile da ciascun soggetto aggregatore di cui alla lettera b) del presente comma, é pari al rapporto tra il 55% del valore del Fondo ed il numero di soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui alla lettera b) e comunque non potrà essere superiore ad euro 523.810.

    L'importo così calcolato verrà assegnato per intero ai soggetti aggregatori che abbiano bandito almeno due gare nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. Nel caso in cui un soggetto aggregatore bandisca una gara del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, verrà assegnato il 50% dell'importo di cui al primo periodo.

    c) 3% del Fondo a Consip S.p.A. e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attività di supporto al Tavolo tecnico, con particolare riferimento alle attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 inerenti: la gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai soggetti aggregatori, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e per il sistema di interoperabilità delle banche dati.

    3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma é da intendersi alternativo.

    4. Nel conteggio delle gare utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno 2016, sono escluse le iniziative già computate per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione della seconda quota del Fondo per l'anno 2015.

    5. Le risorse del Fondo distribuite sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sui soggetti aggregatori, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad essi applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.



    Art. 2 Modalità per accedere al Fondo

    1. Per accedere al finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, conforme all'apposito modello che sarà pubblicato all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, firmata digitalmente.

    2. Per accedere al finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente decreto, Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente una dettagliata relazione relativa alle attività svolte con riferimento alla gestione dei flussi informativi nonché al sistema di interoperabilità delle banche dati.



    Art. 3 Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

    1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1 e la completezza dei dati di cui all'art. 2.

    2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e le relative quote di spettanza. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.



    Art. 4 Disposizioni finanziarie

    1. I finanziamenti volti a sostenere le attività svolte dai soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

    2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 dicembre 2016

    Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016

    Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3296

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  • DM ECONOMIA 21 GIUGNO 2016 definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 GIUGNO 2016

    Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

    (GU n.173 del 26-7-2016)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

    Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

    Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

    Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinqies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

    Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. L'Autorità trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni che dovessero emergere dalle dette attività di controllo;

    Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che é ridenominata Autorità nazionale anticorruzione;

    Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui é stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e che, entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate;

    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014 con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., cui é stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

    Visto in particolare il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Visto il secondo periodo del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

    Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

    Considerato che, con nota del 24 marzo 2016, prot. n. 7813/2016, Consip S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative alle convenzioni che, allo stato attuale della programmazione condivisa, rappresentano tutte le convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip nel corso del 2016, le convenzioni la cui stipula é prevista nel 2017 ma che già sono state oggetto di pubblicazione nonché le convenzioni la cui pubblicazione é prevista nel 2016 e per le quali già sono disponibili informazioni sufficienti ad identificare le prestazioni principali e le caratteristiche essenziali oggetto dell'iniziativa;

    Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

    Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Decreta:



    Art. 1 Prestazioni principali

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni, programmate da Consip S.p.A. nel 2016, che verranno stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono quelle definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2. L'Allegato 1 potrà essere modificato con successivo decreto a seguito di aggiornamenti della suddetta programmazione di Consip S.p.A. per l'anno 2016.



    Art. 2 Disposizioni finali

    1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Roma, 21 giugno 2016

    Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016

    Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.1824



    Allegato 1 Convenzioni oggetto di benchmark

    (utilizzo dei parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.)



    Parte di provvedimento in formato grafico

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  • DPCM 24 DICEMBRE 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di ricorso obbligatorio a Consip e ai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 DICEMBRE 2015

    Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi.

    (GU n.32 del 9-2-2016)



    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Visto l'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

    Visto l'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 3-quater e 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

    Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto, altresì, l'art. 15 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, contenente la disciplina transitoria relativa all'espletamento delle funzioni del menzionato Tavolo tecnico;

    Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

    Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 22 luglio 2015, n. 58, con la quale la predetta Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, nonché dei soggetti individuati nel sopra menzionato art. 9, comma 1;

    Considerata la necessità di procedere all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Considerata, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Considerata l'opportunità di definire, in fase di avvio dell'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una programmazione su base biennale relativa agli anni 2016 e 2017, che individui le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà;

    Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà;

    Vista la deliberazione assunta in data 6 novembre 2015, con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

    Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 23 dicembre 2015;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, é stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Decreta:



    Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

    =====================================================================

    | # | Categorie di beni e servizi | Soglie (€) |

    +======+==============================+=============================+

    | 1 |Farmaci | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 2 |Vaccini | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 3 |Stent | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Ausili per incontinenza | |

    | 4 |(ospedalieri e territoriali) | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 5 |Protesi d'anca | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 6 |Medicazioni generali | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 7 |Defibrillatori | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 8 |Pace-maker | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 9 |Aghi e siringhe | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi integrati per la | |

    | |gestione delle apparecchiature| |

    | 10 |elettromedicali | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di pulizia per gli | |

    | |enti del Servizio Sanitario | |

    | 11 |Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di ristorazione per | |

    | |gli enti del Servizio | |

    | 12 |Sanitario Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di lavanderia per gli | |

    | |enti del Servizio Sanitario | |

    | 13 |Nazionale | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | |Servizi di smaltimento rifiuti| |

    | 14 |sanitari | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 15 |Vigilanza armata | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 16 |Facility management immobili | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e di|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | | | autorità governative|

    | 17 |Pulizia immobili | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | 18 |Guardiania | 40.000|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    | | | Soglia di rilevanza|

    | | | comunitaria per i contratti|

    | | | pubblici di forniture e|

    | | | servizi aggiudicati dalle|

    | | |amministrazioni diverse dalle|

    | |Manutenzione immobili e | autorità governative|

    | 19 |impianti | centrali|

    +------+------------------------------+-----------------------------+

    2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.

    4. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.



    Art. 2 Modalità attuative

    1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, é effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

    2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore é responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



    Art. 3 Entrata in vigore

    1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per le restanti amministrazioni, dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 24 dicembre 2015

    p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016

    Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 78



    Allegato SOGGETTI AGGREGATORI - INDIVIDUAZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

    (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252)

    ONERI INTRODOTTI

    Denominazione dell'onere: Individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie per le acquisizioni da parte dei soggetti aggregatori.

    Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articolo 9, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

    Comunicazione Domanda Documentazione da conservare Altro o dichiarazione

    [ ] X [ ] [ ]

    Cosa cambia per il cittadino/impresa: Con il presente decreto sono individuate le categorie e le soglie di beni e servizi che possono essere acquisiti dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, mediante il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, articolo 2, nonché i Comuni non capoluogo di provincia così come previsto al comma 3-bis, art. 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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    (1) Da inserire solo in caso di atti complessi

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  • DM ECONOMIA 22 DICEMBRE 2015 - Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 DICEMBRE 2015

    Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto.

    (GU n.28 del 4-2-2016)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" il quale prevede che: "Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

    Visto l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

    Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

    Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto".

    Visto l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che "Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8";

    Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

    Visto l'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007";

    Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

    Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

    Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

    Vista la nota prot. n. 4547 del 27 ottobre 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 ottobre 2015, in merito allo schema del presente decreto;

    Considerata la necessità di conseguire una riduzione della spesa pubblica anche attraverso l'implementazione delle procedure centralizzate per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

    Considerato che, in relazione alla prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ravvisabili i presupposti e le caratteristiche prescritti dal sopra menzionato art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

    Considerata, dunque, l'opportunità di individuare la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

    Decreta:



    Art. 1

    1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.



    Art. 2

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2015

    Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2015

    Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3937

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  • DPCM 14 NOVEMBRE 2014 - Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi.

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2014

    Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi.

    (GU n.15 del 20-1-2015)



    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

    Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali - ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

    Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi;

    Visto l'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;

    Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 febbraio 2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;

    Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, é istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Visto, altresì, il comma 2, secondo periodo del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

    Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

    Visto, inoltre, il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9 dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

    Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 in base al quale ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9.

    In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

    Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, i quali prevedono la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

    Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli enti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza;

    Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori è tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al fine di determinare le categorie di beni e servizi, nonché le relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

    Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014;

    Decreta:



    Art. 1 Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

    1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, é istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attività e modalità operative.

    2. Il Tavolo, é composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.

    3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



    Art. 2 Attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

    1. Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti:

    a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;

    b) pianificazione integrata e coordinata, nonché armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

    c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attività di centralizzazione ed aggregazione;

    d) monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

    e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone pratiche;

    f) promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;

    g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.



    Art. 3 Articolazione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

    1. Nell'ambito del Tavolo tecnico é istituito un comitato guida (di seguito denominato comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - DAG, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente é previsto un membro supplente.

    2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza di Consip S.p.A., vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo tecnico di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di cui al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.

    3. I membri del comitato di cui al comma 2, con esclusione di Consip S.p.A., dovranno avvicendarsi con cadenza annuale, al fine di garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i soggetti aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.

    4. Al fine di supportare il comitato nell'esercizio delle sue funzioni, sarà istituita una segreteria tecnica. La segreteria tecnica é composta da 10 figure professionali individuate nelle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze tramite procedure di selezione interna e nella struttura di Consip S.p.A. senza oneri aggiuntivi per le strutture di appartenenza e senza compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del Tavolo tecnico.

    5. Al fine di svolgere attività di supporto tecnico potranno essere attivati, nell'ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

    6. Le riunioni del Tavolo tecnico potranno avvenire anche attraverso modalità audio o audio-video conferenza. Ai componenti del Tavolo tecnico, del comitato, della segreteria tecnica e dei gruppi di lavoro non spettano, per la partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico medesimo e per l'espletamento delle attività da esse derivanti, gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere. Tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma totalmente gratuita.



    Art. 4 Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

    1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicità almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un partecipante.

    2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l' indirizzo di gestione delle attività, attiva i gruppi di lavoro di cui al successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

    3. Per la valida costituzione del comitato, é necessaria la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

    4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e, per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di segreteria e redige i verbali delle riunioni.

    5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida, svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto delle diverse attività e competenze.



    Art. 5 Pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori

    1. Al fine di avviare le attività di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2.

    2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dovrà contenere i dati e le informazioni utili a descrivere le attività.

    3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell'ultimo anno, dei contratti in essere e delle previsioni di spesa per l'anno successivo, redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi di cui al successivo art. 6.

    4. La raccolta dei dati a supporto delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 potrà avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti competenti.

    5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovrà contenere il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le modalità di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti aggregati coinvolti.

    6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

    7. Il piano integrato potrà essere oggetto di revisione nel corso dell'anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.



    Art. 6 Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi

    1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con gli standard internazionali già definiti, a supporto dell'attuazione di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto già definito normativamente.



    Art. 7 Monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti

    1. Nell'ambito delle azioni volte ad implementare la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza forme di monitoraggio sullo stato di realizzazione ed attuazione del piano integrato, al fine di valutarne la relativa efficacia anche attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori sintetici di risultato.

    2. Il comitato propone al Tavolo tecnico, che li approva, gli indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le modalità e la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.

    3. Con cadenza trimestrale, ciascuno dei soggetti aggregatori predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art. 8, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.



    Art. 8 Portale dei soggetti aggregatori

    1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale «www.acquistinretepa.it» la sezione dedicata al Tavolo tecnico finalizzata alla gestione dei flussi informativi, dei dati provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica contenente anche i risultati del monitoraggio di cui all'art. 7.

    2. Ciascun soggetto aggregatore é tenuto ad alimentare, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del Comitato guida, la sezione di cui al precedente comma 1 con le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato realizzate dai vari soggetti, in modo tale da favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità di modelli di eccellenza.

    3. Al fine di favorirne l'accesso e la piena condivisione, sul portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco completo e aggiornato dei soggetti stessi, il documento di piano integrato e l'elenco di tutti i contratti stipulati dai soggetti aggregatori.



    Art. 9 Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori

    1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attività quali:

    a) analisi della spesa non oggetto dei programmi di razionalizzazione dei soggetti aggregatori e potenzialmente affrontabile da tali programmi, anche tramite l'avvio di iniziative pilota;

    a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, comparazione e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai soggetti aggregatori benchmark e indicatori di appropriatezza dei consumi;

    b) promozione di percorsi formativi finalizzati, tra l'altro al potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.



    Art. 10 Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

    1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, può formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre 2014, di cui all'art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.



    Art. 11 Anticorruzione

    1. Nell'ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il Tavolo tecnico collabora con l'Autorità nazionale anticorruzione al fine di promuovere e definire norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché nell'adempimento delle altre funzioni attribuite all'Autorità da successive normative.



    Art. 12 Diffusione di buone pratiche

    1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali:

    a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate dai soggetti aggregatori;

    b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di e-procurement;

    c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e massimizzare le potenzialità connesse all'accesso aperto e all'integrazione delle informazioni disponibili;

    d) creazione di una banca dati contenente standard di documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di beni e servizi.



    Art. 13 Utilizzo delle piattaforme di acquisto

    1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico, a seguito dei necessari approfondimenti tecnico-operativi, adotta strategie condivise circa l'utilizzo in modalità Application Service Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonché il riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.



    Art. 14 Rapporti con soggetti terzi

    1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di volta in volta individuati.

    2. Il Tavolo tecnico promuove incontri e collaborazioni, con funzioni consultive, con associazioni di categoria, università, e altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi di razionalizzazione della spesa dei diversi soggetti aggregatori.

    3. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.



    Art. 15 Disciplina transitoria

    1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:

    a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;

    b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli piani delle iniziative di acquisto aggregato;

    c) individuazione degli indicatori, le modalità e la tempistica di rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2.



    Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 14 novembre 2014

    p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padovan Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014

    Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3307



    Allegato ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

    (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

    Oneri introdotti.

    Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di dati alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

    Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1) : art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

    =====================================================================

    | Comunicazione o | | Documentazione da | |

    | dichiarazione | Domanda | conservare | Altro |

    +======================+===========+========================+=======+

    | X | [ ] | [ ] | [ ] |

    +----------------------+-----------+------------------------+-------+

    Cosa cambia per il cittadino/impresa: ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, una programmazione di massima riferita all'anno successivo, nonché i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore.

    Oneri introdotti.

    Denominazione dell'onere: obblighi di predisporre e rendere visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida.

    Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

    =====================================================================

    | Comunicazione o | | Documentazione da | |

    | dichiarazione | Domanda | conservare | Altro |

    +======================+===========+========================+=======+

    | X | [ ] | [ ] | [ ] |

    +----------------------+-----------+------------------------+-------+

    Cosa cambia per il cittadino/impresa: ogni tre mesi, ciascun soggetto aggregatore predispone e rende visibili sul portale dei soggetti aggregatori, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore, nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida, al fine di favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità dei modelli di eccellenza.

    (1) Da inserire solo in caso di atti complessi.

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  • DM ECONOMIA 23 NOVEMBRE 2012 - Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 NOVEMBRE 2012

    Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti.

    (GU n.8 del 10-1-2013)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

    Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

    Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

    Visto l'art. 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza;

    Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

    Visto l'art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, e che in alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.;

    Visto l'art. 2, comma 226, della stessa legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del menzionato comma 225 dell'art. 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999;

    Visto l'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che «Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

    Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario e il successivo comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti;

    Visto l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per l'effettuazione delle procedure che Consip S.p.A. svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni e che prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del detto sistema informatico per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza;

    Considerato che Consip S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni nel settore della compravendita di beni e dell'acquisizione di servizi;

    Verificato che dall'introduzione di meccanismi di remunerazione sugli acquisti, di cui al menzionato comma 453 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, non derivano effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica;

    Considerato che, fermo restando il finanziamento a carico del bilancio dello Stato, l'attivazione dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto é finalizzata, rispettivamente, alla parziale copertura dei costi di funzionamento di Consip S.p.A. relativi alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed, in particolare, alla copertura dei costi derivanti dall'ampliamento delle dette attività, nonché alla parziale copertura dei costi delle attività svolte da Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per conto di altre amministrazioni affidanti;

    Considerato che gli effetti dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto sono destinati a prodursi a seguito dell'effettuazione di acquisti attraverso gli strumenti di acquisto resi disponibili nell'ambito di procedimenti di gara avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

    Decreta:



    Art. 1 Soggetti tenuti al versamento

    In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entità e secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto:

    a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;

    c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.



    Art. 2 Determinazione della commissione

    1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del presente decreto, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4.

    2. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicità almeno annuale. Tali indicazioni sono definite, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza, a seguito di proposta motivata da parte di Consip S.p.A., tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea.



    Art. 3 Destinazione della commissione

    Le commissioni versate a Consip S.p.A. dai soggetti di cui all'art. 1 sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività specificatamente individuate sulla base di quanto previsto negli atti convenzionali che regolamentano rispettivamente i rapporti tra Consip S.p.A. e il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto riguarda il Programma di razionalizzazione degli acquisti, e tra Consip S.p.A. e le amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza. Ove gli atti convenzionali, di cui al periodo precedente, prevedano la formulazione di specifici piani di attività, la modalità di utilizzo delle commissioni versate a Consip S.p.A. sarà puntualmente indicata in tale sede.



    Art. 4 Dichiarazioni dell'aggiudicatario

    1. Al fine del calcolo dell'entità della commissione, i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo delle fatture di cui all'art. 2 emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. con riferimento alla specifica procedura.

    2. Consip S.p.A. provvede, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, a comunicare i dati relativi agli importi dichiarati dai soggetti di cui all'art. 1 ai sensi del precedente comma, nonché a quanto fatturato dalla stessa Consip S.p.A. ai sensi comma 1 del successivo art. 5, rispettivamente al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e alle altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza, anche al fine di consentire l'ottimale destinazione delle risorse.

    3. Consip S.p.A. effettua controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi della normativa vigente nonché secondo le modalità contrattualmente previste. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza sulla risultanza dei controlli a campione effettuati ai sensi del precedente comma 3 e delle relative azioni intraprese.



    Art. 5 Modalità e termini di versamento della commissione

    1. Consip S.p.A., decorsi trenta giorni - ovvero decorso il diverso termine indicato nella documentazione di gara sulla base delle indicazioni emanate, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza - dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, procede all'emissione della fattura relativa alla commissione.

    2. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono al versamento della commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip S.p.A. mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati a Consip S.p.A..

    3. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 2.

    4. Sul sito www.acquistinretepa.it o sul sito www.consip.it e comunque nella documentazione di gara relativa alla singola procedura saranno indicate le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 nonché le modalità di pagamento delle commissioni.



    Art. 6 Riscossione coattiva e interessi di mora

    1. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

    2. Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente.

    3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5.

    4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 23 novembre 2012

    Il Ministro: Grilli



    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 NOVEMBRE 2012

    Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti.

    (GU n.8 del 10-1-2013)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

    Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

    Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

    Visto l'art. 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza;

    Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

    Visto l'art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, e che in alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.;

    Visto l'art. 2, comma 226, della stessa legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del menzionato comma 225 dell'art. 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999;

    Visto l'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che «Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

    Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario e il successivo comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti;

    Visto l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per l'effettuazione delle procedure che Consip S.p.A. svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni e che prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del detto sistema informatico per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza;

    Considerato che Consip S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni nel settore della compravendita di beni e dell'acquisizione di servizi;

    Verificato che dall'introduzione di meccanismi di remunerazione sugli acquisti, di cui al menzionato comma 453 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, non derivano effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica;

    Considerato che, fermo restando il finanziamento a carico del bilancio dello Stato, l'attivazione dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto é finalizzata, rispettivamente, alla parziale copertura dei costi di funzionamento di Consip S.p.A. relativi alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed, in particolare, alla copertura dei costi derivanti dall'ampliamento delle dette attività, nonché alla parziale copertura dei costi delle attività svolte da Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per conto di altre amministrazioni affidanti;

    Considerato che gli effetti dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto sono destinati a prodursi a seguito dell'effettuazione di acquisti attraverso gli strumenti di acquisto resi disponibili nell'ambito di procedimenti di gara avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

    Decreta:



    Art. 1 Soggetti tenuti al versamento

    In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entità e secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto:

    a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;

    c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.



    Art. 2 Determinazione della commissione

    1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del presente decreto, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4.

    2. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicità almeno annuale. Tali indicazioni sono definite, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza, a seguito di proposta motivata da parte di Consip S.p.A., tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea.



    Art. 3 Destinazione della commissione

    Le commissioni versate a Consip S.p.A. dai soggetti di cui all'art. 1 sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività specificatamente individuate sulla base di quanto previsto negli atti convenzionali che regolamentano rispettivamente i rapporti tra Consip S.p.A. e il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto riguarda il Programma di razionalizzazione degli acquisti, e tra Consip S.p.A. e le amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza. Ove gli atti convenzionali, di cui al periodo precedente, prevedano la formulazione di specifici piani di attività, la modalità di utilizzo delle commissioni versate a Consip S.p.A. sarà puntualmente indicata in tale sede.



    Art. 4 Dichiarazioni dell'aggiudicatario

    1. Al fine del calcolo dell'entità della commissione, i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo delle fatture di cui all'art. 2 emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. con riferimento alla specifica procedura.

    2. Consip S.p.A. provvede, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, a comunicare i dati relativi agli importi dichiarati dai soggetti di cui all'art. 1 ai sensi del precedente comma, nonché a quanto fatturato dalla stessa Consip S.p.A. ai sensi comma 1 del successivo art. 5, rispettivamente al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e alle altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza, anche al fine di consentire l'ottimale destinazione delle risorse.

    3. Consip S.p.A. effettua controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi della normativa vigente nonché secondo le modalità contrattualmente previste. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza sulla risultanza dei controlli a campione effettuati ai sensi del precedente comma 3 e delle relative azioni intraprese.



    Art. 5 Modalità e termini di versamento della commissione

    1. Consip S.p.A., decorsi trenta giorni - ovvero decorso il diverso termine indicato nella documentazione di gara sulla base delle indicazioni emanate, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza - dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, procede all'emissione della fattura relativa alla commissione.

    2. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono al versamento della commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip S.p.A. mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati a Consip S.p.A..

    3. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 2.

    4. Sul sito www.acquistinretepa.it o sul sito www.consip.it e comunque nella documentazione di gara relativa alla singola procedura saranno indicate le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 nonché le modalità di pagamento delle commissioni.



    Art. 6 Riscossione coattiva e interessi di mora

    1. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

    2. Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente.

    3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5.

    4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3.



    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 23 novembre 2012

    Il Ministro: Grilli

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  • DM ECONOMIA 12 FEBBRAIO 2009 - Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 febbraio 2009

    Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.

    (GU n.65 del 19-3-2009)



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

    Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

    Visto l'art. 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.;

    Visto, in particolare, l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

    Visto l'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - che contiene la disciplina degli accordi quadro, in recepimento dell'art. 32 della direttiva 2004/18/CE;

    Considerato che, in esecuzione dell'art. 2, comma 569 della legge n. 244 del 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'individuazione ed elaborazione di una specifica metodologia di rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni ivi indicate, ha pubblicato sul portale degli acquisti in rete, un prospetto appositamente predisposto per la rilevazione;

    Considerato che si é reso necessario lo svolgimento di un complesso di attività per l'analisi dei dati relativi alle previsioni annuali dei fabbisogni contenuti nei prospetti inviati dalle amministrazioni, al fine di garantire l'uniformità, la fruibilità, la rilevanza e la significatività statistica dei dati pervenuti;

    Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e di servizi di cui all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n.

    244, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni indicate, le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato, grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda e rilevanza del valore complessivo stimato, tenendo conto delle tipologie di beni e servizi già oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    Considerato che, per un efficace svolgimento delle dette analisi ed attesa l'innovatività delle disposizioni normative da applicare e degli strumenti ivi previsti, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato il necessario esame ed approfondimento con le amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza ed interesse, dei dati contenuti nei prospetti e relativi alla previsione annuale dei fabbisogni, anche al fine di acquisire i necessari elementi utili all'individuazione dello strumento di affidamento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica in relazione alle varie categorie merceologiche di beni e di servizi considerate e alle tipologie di amministrazioni interessate;

    Decreta:



    Art. 1.

    In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque a decorrere dal momento di effettiva disponibilità degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

    1. carburanti avio - gara su delega;

    2. ristorazione collettiva - accordo quadro;

    3. trasferte di lavoro - accordo quadro.



    Art. 2.

    Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali l'art. 1 prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.



    Art. 3.

    Il presente decreto resta in vigore in ogni caso fino all'emanazione di un successivo decreto di attuazione dell'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 12 febbraio 2009

    Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009

    Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

    Economia e finanze, foglio n. 228

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  • DM TESORO 24 FEBBRAIO 2000 - Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

    MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICADECRETO 24 FEBBRAIO 2000

    Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

    (GU Serie Generale n.58 del 10-03-2000)



    IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Visti:

    l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato "Ministero") deve provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni;

    il combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina lo svolgimento delle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

    il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. (di seguito denominata "Società") la gestione di servizi informatici al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero;

    il decreto ministeriale 17 giugno 1998 con cui é stato affidato alla Società, tra l'altro, la gestione del sistema informativo integrato del Ministero;

    l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo ai compiti di controllo di gestione di ciascuna pubblica amministrazione;

    il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riferimento soprattutto al disposto degli articoli 63 e seguenti, relativamente all'acquisizione ed automazione da parte del Ministero delle informazioni e dei flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche da realizzare attraverso un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche le cui informazioni devono essere rese disponibili per tutte le medesime amministrazioni e gli enti interessati;

    il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in materia di riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e di determinazione dei relativi flussi informativi;

    il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1999, n.

    300, in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

    il decreto legislativo 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nonché per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

    Considerato che:

    il Ministero é titolare di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società per il tramite della CONSAP S.p.a. di cui il Ministero é titolare del 100% del capitale sociale;

    la Società é organismo a struttura societaria ed ha per "oggetto esclusivo l'esercizio delle attività informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali amministrazioni";

    Ritenuto che:

    le esigenze di finanza pubblica richiedono specifici interventi per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi;

    detti interventi devono innanzitutto realizzare economie di scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli di servizio, promuovere la diffusione e l'utilizzazione di strumenti avanzati quali il commercio elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa;

    il sistema delle convenzioni e degli ordinativi da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, delineato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tale contesto riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il controllo degli obbiettivi di bilancio, sia in termini di risparmio che di controllo della spesa;

    il sistema in questione é altresì indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, ribadite tra l'altro anche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 300, in parte espressamente attribuite dalla richiamata normativa, per garantire la continuità e l'efficienza della sua funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio, nonché per il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa;

    il raggiungimento e la verifica dei suddetti obbiettivi richiede una trasformazione strutturale ed organizzativa che non può prescindere dall'utilizzo di soluzioni e tecnologie innovative realizzabili necessariamente attraverso l'adozione di strumenti informatici e telematici;

    il Ministero ha già affidato alla Società la progettazione, la realizzazione e la gestione delle attività finalizzate alla automazione dei processi interni ed alla compiuta definizione degli strumenti informativi e telematici di supporto e di controllo per le scelte operate dal Ministero stesso soprattutto in materia di politiche finanziarie e di bilancio;

    in tale contesto é opportuno affidare alla Società la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse, attraverso i servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema-stesso, con specifico riferimento, oltre che a quanto previsto dal citato art. 26, anche dagli articoli 24 e 25 della medesima legge, nonché dalla restante normativa sopra richiamata;

    in considerazione di quanto sopra restano ferme le disposizioni ed i compiti già attribuiti alla Società con i provvedimenti sopra richiamati e la convenzione in essere;

    Decreta:

    1. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, si avvale dell'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. la quale per l'effetto ed a tal fine assume espressamente la funzione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente.

    2. I compiti e le funzioni meglio indicate nell'art. 1 e nell'art. 4 sono attribuiti alla Società con effetto immediato e, in tale ambito, i rapporti tra il Ministero e la Società sono disciplinati dalla convenzione in essere e segnatamente, tra altro, da quanto espressamente previsto dall'art. 17 delle medesima convenzione e, pertanto, le suddette parti provvederanno a stipulare apposito accordo di servizio così come stabilito nel citato art. 17.

    3. La Società per la stipulazione delle convenzioni con i fornitori ed i prestatori di servizi ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, é in ogni caso tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.

    4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla Società ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono affidate alla medesima Società le seguenti attività:

    a) assistere le singole amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti pubbliche amministrazioni, nel pianificare e monitorare i volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le modalità per le analisi comparative interne ed esterne;

    b) concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art.

    26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, garantendo un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima celerità ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni;

    c) utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione delle convenzione e dei contratti quadro come sopra stipulati, strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa necessariamente con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology" quali ad esempio la raccolta e l'elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi e sui relativi costi, nonché acquisti elettronici da rendere disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche amministrazioni;

    d) comunicare alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti pubbliche amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché le relative condizioni, stipulate ai sensi della sopra citata normativa, con gli strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando strumenti informatici;

    e) determinare le modalità di adesione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

    f) garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della pubblica amministrazione in ordine alle attività espressamente attribuite alla Società;

    g) rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse amministrazioni un bollettino periodico relativo alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

    5. Il Ministero svolge in ogni caso una funzione di impulso e promozione delle attività di cui al presente decreto nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, fermo restando che le stesse potranno relazionarsi ed interfacciarsi direttamente con la Società secondo il modello di funzionamento di massima di cui all'allegato 1.

    6. Gli organi della Società, e tra questi in particolare il collegio sindacale della stessa, riferiscono periodicamente al Ministro sull'andamento della gestione nonché sull'economicità e l'efficacia delle operazioni poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal presente decreto.

    7. Gli oneri per le attività di cui al presente decreto fanno riferimento agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali indicate per la copertura delle spese relative ai rapporti in essere con la Società.

    Roma, 24 febbraio 2000

    Il Ministro: Amato



    Allegato 1

    ----> Vedere Grafico a pag. 30 (PDF) <----

    https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=000A266700100010110001&dgu=2000-03-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2000-03-10&art.codiceRedazionale=000A2667&art.num=1&art.tiposerie=SG

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