LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge Finanziaria 2007

Obbligo di ricorso per determinate amministrazioni alle Convenzioni quadro di Consip e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (art. 1 commi 449-450); previsione di meccanismi di remunerazione degli acquisti a carico degli aggiudicatari delle gare Consip (art. 1 comma 453).



LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(GU n.299 del 27-12-2006 s. o. n. 244, in vigore dal 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006.



449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.



450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.



453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/10/2020 - GESTIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ NEGLI ORDINATIVI DI SPESA.

La L. 190/12 ha istituito l'uso del documento in oggetto nelle pratiche d'acquisto. Questa SA ne distingue l'utilizzo nella seguente modalità: 1- pratiche sopra i 5.000 euro + IVA: allega il PI alla documentazione MEPA che l'OE dovrà presentare timbrata e firmata ai fini della presentazione dell'offerta; 2- pratiche sotto i 5.000 euro + IVA finalizzate con semplice ordinativo di spesa: al fine di evitare un'eccessiva burocrazia, atteso anche che il PI consta di almeno 5 pagine, ne riassume i concetti e gli estremi normativi nell'ordine stesso che verrà firmato per accettazione dalla ditta in calce al medesimo oppure con documento di accettazione separato. È corretto tale modo di operare? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 23/10/2020 - CHIARIMENTO IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ART.40, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Si chiede un chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. In particolare si chiede: 1) se la soglia dei 1000 euro indicata nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 sia valida, oltreché per gli acquisti, anche per i lavori; 2) in caso affermativo, se l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro stabilita dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia applicabile anche ai lavori.


QUESITO del 21/10/2020 - AGGIUDICAZIONE IN PRESENZA DI MENO DI TRE OFFERTE VALIDE IN PRIMO ESPERIMENTO.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e prima dello Sblocca Cantieri secondo alcune visioni normative si sarebbe comunque dovuto operare come segue nelle pratiche di acquisto: nella fascia € 1.000+IVA - 40.000+IVA effettuare sempre un RDO (o se quanto serve non è presente sul mepa una ricerca di mercato tramite PEC) da dover reiterate con un secondo esperimento qualora non si raggiungano i tre preventivi; solo il Direttore/Dirigente principale attraverso giustificata motivazione da riportare nella determina a contrarre può consentire l'aggiudicazione a seguito del primo esperimento di gara anche con meno di 3 offerte acquisite. Tale visione non è anacronistica rispetto alla volontà del legislatore che, in tale fascia, ammette anche il semplice e snello affidamento diretto? Non basta che il RUP/Responsabile Amministrativo (e non il Direttore) della pratica indichi nella lettera di invito che trattasi di unico esperimento di gara con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 20/10/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO I 40.000 EURO + IVA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 36.

Nella normativa previgente l'entrata in vigore del Decreto sblocca cantieri, l'istituto dell'affidamento diretto sotto i 40.000 + IVA: poteva essere effettuato tramite l'acquisizione di un unico preventivo da ditta iscritta al MEPA per poi procedere con la stipula di una Trattativa Diretta MEPA di tale preventivo? Era necessario e/o obbligatorio formalizzarne la congruità tramite una commissione oppure si poteva procedere all'affidamento diretto immediato? Era necessario, prima di procedere alla stipula della TD MEPA, dover procedere all'acquisizione di altri preventivi oppure, in maniera ancor più gravosa, dover procedere ad una indagine di mercato anche tramite RDO eventualmente ripetuta una seconda volta per acquisire più preventivi prima di procedere alla formalizzazione dell'affidamento diretto? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 20/10/2020 - AGGRAVIO BUROCRATICO ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO ED ISTERESI AMMINISTRATIVA.

Si chiede se il seguente ragionamento sia corretto: il D.Lgs. 50/16 prima dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, prevedeva già una procedura snella ed efficace per l'effettuazione degli acquisti sotto i 40.000 € + IVA, l'affidamento diretto. Pretendere che oltre i 1.000 €+IVA e fino a tale soglia si debba necessariamente effettuare un'RDO MEPA anche ripetuta finalizzata all'acquisizione di 3 preventivi non è conforme alla norma oltre ad essere causa di possibile congestione ed isteresi amministrativa con causa di danno per l'elevato impiego di risorse umane e temporali rispetto all'importo dell'acquisto. È invece conforme alla volontà del legislatore rendere le procedure per tale fascia più snelle acquisendo un preventivo o due da ditte iscritte al mepa e, col migliore, divenire ad un affidamento diretto tramite stipula di una trattativa diretta mepa.


QUESITO del 19/10/2020 - GESTIONE DEL PARI MERITO IN UNA RDO MEPA - ULTERIORI CONSIDERAZIONI.

Il parere n. 721 sembrerebbe non proscrivere la soluzione prospettata dalla SA che quindi parrebbe attuabile qualora la stessa non se la senta di aggiudicare un'RDgggO con OE risultati a pari merito tramite un sorteggio eseguito dal RUP poiché ritenuto di possibile contestazione/ contenzioso/accesso agli atti e/o altre rimostranze che, oltre a dover essere gestite con un'ulteriore mole di lavoro, starebbero probabile causa di un ritardo nell'aggiudicazione. La soluzione del quesito n. 721 sarebbe pertanto attuabile curando però di rendere il criterio di scelta automatico ed oggettivo senza lasciar spazio a discrezionalità e tramite opzioni facilmente confrontabili, il tutto eventualmente tramite la possibile e facoltativa sottoscrizione di un modulo chiaro ed incontestabile: è corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 15/10/2020 - RICHIESTA CHIARIMENTI DI UN CORRETTO SVOLGIMENTO DI UNA GARA RILEVANTE UTILIZZANDO IL MEPA.

Nel dover decidere come gestire una gara importante, quale ad esempio la completa ristrutturazione ed adeguamento a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di una palazzina, è corretto il seguente ragionamento? In considerazione del fatto che il MEPA consente di effettuare solo un RDO riferita ad un bando non contemplando RDO con bandi multipli, si effettuano tante RDO a seconda delle esigenze prospettate, in maniera conforme ai bandi MEPA esistenti (es. per opere elettriche OS30, per opere edili OG1, per opere idrauliche OS3 etc ): in sostanza per ogni esigenza conforme ad un bando MEPA si effettua un RDO interpellando le ditte qualificate in esso iscritte. È un ragionamento corretto? Magg.


QUESITO del 11/09/2020 - PRECISAZIONI AL PARERE 758-RICHIESTA CHIARIMENTI DI UN CORRETTO SVOLGIMENTO DI UNA GARA RILEVANTE UTILIZZANDO IL MEPA.

A seguito di un quesito posto da questa SA, CONSIP ha chiarito che è possibile effettuare un'RDO MEPA riferita a più bandi: occorre caricare nel carrello più schede tecniche riferite a bandi diversi, selezionarle tutte e creare l'RDO. È inoltre emerso che, in virtù della L. 120/20, il limite di euro 1 milione + IVA stabilito per i lavori è stato derogato fino al 31/12/'21. In riferimento al parere n. 758 si chiede se tra le motivazioni tecniche che consentano l'effettuazione di più RDO in luogo di una unica vi sia: 1- la necessità di dover ottimizzare le risorse disponibili implementando/ riducendo il disciplinare tecnico della RDO successiva in ragione del maggiore sconto/ maggior prezzo ottenuto dall'RDO precedente; 2- evitare che l'insorgere di un ricorso/contenzioso in uno dei lotti sia causa del "blocco" di tutti i restanti; 3- si chiede di indicare altri esempi. Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 22/08/2020 - POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE SERVIZI DI E-COMMERCE ALTERNATIVI PER PICCOLE SPESE URGENTI.

Questa SA è stata autorizzata all'uso di una carta di credito istituzionale per far fronte a minute spese urgenti e di modesto importo inferiore ad euro 1.000 +IVA, acquisita tramite convenzione CONSIP ed assegnata ad un unico responsabile. Si stava valutando la possibilità di utilizzare, per tali esigenze per il cui limite di importo il MEPA non è obbligatorio, servizi di e-commerce alternativi quali AMAZON. Sussistono però due dubbi sulla sua possibile attuazione: 1- occorrerebbe attivare AMAZON PRIME per riuscire a ricevere il bene urgente in tempi brevi; la modica spesa di euro 30 all'anno sarebbe però ampiamente recuperata del non invio del responsabile ad effettuare pagamenti per negozi. 2- occorrerebbe pagare il bene prima di riceverlo; sussistono però validi sistemi di reso e/o restituzione della somma qualora quanto acquistato non vada bene oltre a sussistere dettagliate recensioni e FAQ per ogni tipologia di materiale. Sarebbe possibile utilizzare tali sistemi? Magg. com. Filippo STIVANI.


QUESITO del 16/04/2020 - PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA DI LAVORI CON RDO MEPA

Avremmo necessità di effettuare una gara relativa a LAVORI di importo superiore al milione di euro ma inferiore alla soglia comunitaria. La L. 55/19, per tale fascia, impone la procedura aperta. Essendo sottosoglia vige però anche la norma che obbliga all'uso del MEPA. L'ANAC, rispondendo a specifico quesito ha indicato che, per svolgere correttamente una procedura aperta sottosoglia bastano, solo due pubblicazioni preliminari: sulla GURI e sul profilo del committente. È corretto quindi, una volta effettuato ciò, espletare la procedura telematicamente tramite RDO MEPA, avendo l'accortezza di invitare, senza alcuna esclusione, gli OE che hanno manifestato interesse ed iscritti a tale piattaforma? Ad avviso dello scrivente sì poiché effettuando invece la RDO APERTA consentita da MEPA senza le citate pubblicazioni, non si garantirebbe agli OE interessati ma non iscritti di poter aderire al bando. Magg. com. Filippo STIVANI


QUESITO del 11/03/2020 - ART. 89 D.LGS 50/2016 ISTITUITO DELL'AVVALIMENTO - ESEMPIO PRATICO.

Un RDO MEPA per la ristrutturazione di una palazzina, viene elaborata sul bando LAVORI EDILI OG1 (il MEPA non consente l'elaborazione di RDO riferite a più bandi) ritenuto prevalente al 50%, lavori edili che costituiscono il lotto 1. Nella stessa RDO vengono creati anche il lotto 2 opere elettriche cat. OS30 al 30% e lotto 3 opere idrauliche OS3 al 20%. La Ditta X, munita solo di abitazione OG1 decide di partecipare con avvalimento delle ditte Y e Z munite delle abitazioni OS30 e OS3. 1- devono anche queste risaltare obbligatoriamente iscritte al MEPA? oppure anche se non lo sono ed hanno i requisiti generali in ordine va bene ugualmente? 2- in caso di aggiudicazione della ditta X di tutti i lotti, avvalimento significa che tutti i lavori dei lotti 2 e 3 verranno materialmente svolti dalle ausiliarie Y e Z?


QUESITO del 09/02/2020 - GESTIONE DEL PARI MERITO IN UNA RDO MEPA.

Nel manuale d'uso dell'RDO MEPA viene indicato di indicare le modalità di gestione di un eventuale pari merito cosa che, effettivamente, è accaduta più volte. Al fine di evitare contestabili sorteggi o di dover lanciare nuovamente l'RDO allungando i tempi di perfezionamento della gara si chiede se sia possibile fissare una ulteriore discriminante oggettiva, antecedente i due citati passaggi, nella quale si concede la possibilità di aderire ad attività di benessere del personale tramite sobrie sponsorizzazioni che permettano ad esempio di acquisire una piccola teca per il museo, il materiale per lo svolgimento della Via Crucis oppure la realizzazione di spettacoli musicali o teatrali. L'opzione sarebbe totalmente facoltativa e verrebbe attuata solo nell'ambito delle RDO MEPA.