Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE AMBIGUA DELLE CLAUSOLE DI GARA - PREVALE PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

L’orientamento giurisprudenziale dominante vuole applicabili all’interpretazione della legge di gara i criteri in tema di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ.; nella possibile alternativa tra due interpretazioni deve essere privilegiata l’interpretazione più coerente con «lo scopo del servizio richiesto», cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio ( che, nella fattispecie dedotta in giudizio, sono proprio quelli del c.d. “efficientamento energetico”); questi vanno desunti, oltre che dall’oggetto dell’appalto, dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con i quali si valorizzano gli aspetti di questa ritenuti indispensabili o utili, secondo l’insindacabile giudizio della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, sent. n. 434). Inoltre, nel caso poi vi siano più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara o comunque la riduzione dell’operatività del principio della libera concorrenza, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, sent. n. 607).

Infatti, la tesi della ricorrente, ove seguita nelle sue implicazioni, non solo esulerebbe dagli obiettivi fondamentali di efficientamento energetico posti a base della procedura di gara de qua, ma – in ultima analisi – restringerebbe ingiustificatamente la platea dei concorrenti potenziali aggiudicatari, in contrasto proprio con il citato art.34 del D. Lgs. n.50/2016, secondo cui i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) “sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare” e, nella fattispecie dedotta in giudizio, la tipologia dell’intervento e inerente al c.d. “efficientamento energetico”.

Va, poi, anche evidenziato che il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’impresa più idonea, è anche precisato dall’art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) «sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti all’aggiudicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...