Giurisprudenza e Prassi

AGGIUDICAZIONE - TERMINE PER PRESENTARE RICORSO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza (cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 4356/2013, 2449/2013, 4593/2012 e 2842/2011; sez. V, n. 2554/2010) che ha chiarito che i termini previsti per la proposizione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo avverso gli atti lesivi per l’interessato nell’ambito di una gara pubblica non possono essere riaperti sollecitando il potere di autotutela dell’Amministrazione, dovendo procedersi alla loro tempestiva impugnativa. Diversamente opinando, infatti, la richiesta di un intervento in autotutela comporterebbe l’elusione del sistema dei termini decadenziali previsti in subiecta materia, vanificando l’esigenza sottesa alla normativa di una celere definizione della lite (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016 n. 213; T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 6 aprile 2018, n. 521; T.a.r. Lazio, Latina, sez. I, 22 marzo 2018, n. 147; T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 19 novembre 2014, n. 1400).

Ed invero, poiché è dal provvedimento originario che discende la lesione in relazione alla quale viene invocata l’autotutela, è da tale atto che sorge per la parte ricorrente l’onere di impugnativa entro i termini di legge.

Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela costituisce atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie alcuna nuova valutazione degli interessi in gioco, ma piuttosto, pronunciando sulle doglianze spiegate dal soggetto interessato, anche in conformità ai generali principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in funzione preventiva di un possibile contenzioso giurisdizionale, si limita a smentire l’idoneità delle avverse censure a scalfire le valutazioni in precedenza svolte, meramente confermandole nelle conclusioni raggiunte, di talché l’autotutela non può costituire un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento.

La giurisprudenza si è spinta persino ad affermare che “il diniego di autotutela si fondi su ragioni di merito amministrativo, esulanti dalla giurisdizione di qualsivoglia giudice: il giudice non potrebbe, cioè, valutare se il diniego di autotutela sia stato bene o male esercitato, perché se ciò facesse la conseguenza sarebbe un ordine, rivolto all’Amministrazione, di nuovo esercizio del potere di autotutela secondo parametri fissati dal giudice e questo sarebbe uno sconfinamento del giudice in un potere di merito riservato esclusivamente all’Amministrazione e, come tale, incoercibile; il diniego espresso di autotutela non sarebbe, dunque, impugnabile anche per l’esposta, assorbente ragione che si tratterebbe di atto espressione del potere di apprezzamento di interessi pubblici nel loro merito, con riguardo ad opportunità e convenienza, su cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione” (cfr. T.a.r. Toscana, sez. II, 25 giugno 2018, n. 920).

Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione solo in data 8 settembre 2020, allorquando era oramai decorso il termine di 30 giorni previsto ex art. 120, comma 5, c.p.a. per impugnare l’aggiudicazione, fidando, ma inutilmente, in una positiva conclusione del procedimento di autotutela da essa nelle more attivato, al fine del relativo ritiro da parte della Stazione appaltante.

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