SELF CLEANING - MISURE DI (DLGS 50/2016)

Si intendono le misure di autodisciplina o di riorganizzazione interna tese ad evitare l'effetto escludente dalle procedure di gara per quegli operatori che versano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Si sotanziano in un ravvedimento operoso indotto che consente all’operatore economico di dimostrare la sua persistente e concreta affidabilità nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione (superando l’attitudine preclusiva dell’accertata sussistenza di una o più cause di esclusione), la cui matrice eurounitaria oggi sta nell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE (cfr Consiglio di Stato, 9 gennaio 2020, n. 158)

Ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 80, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 [condanne per reati gravi], limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 [altri illeciti], è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Altre misure di self cleaning che operano nell'ambito degli appalti sono quelle "straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese" nell’ambito della prevenzione della corruzione, che il Prefetto può disporre, ai sensi del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, (Decreto anticorruzione).
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