Art. 96 Società tra imprese riunite

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/10/2007 - ATI

Appalto di lavori pubblici manutenzione infrastrutture stradali aggiudicato a raggruppamento temporaneo fra 2 consorzi ed uno studio tecnico associato. E' stata costituita una società consortile a responsabilità limitata ex art 96 dPR 554/99 fra le consorziate assegnatarie (designate dai consorzi facenti parte del raggruppamento)e lo studio. E' ammissibile che la società sia composta dalle consorziate designate per l'esecuzione (anziché dai consorzi facenti parte del raggruppamento aggiudicatario)? La società subentra al raggruppamento nel contratto d'appalto? I pagamenti (che per contratto dovevano essere fatti al mandatario ed ai singoli mandanti) vanno ora fatti alla società? Le quote di partecipazione alla società devono corrispondere alle quote di partecipazione al raggruppamento?L'eventuale trasferimento delle quote di partecipazione sociale contrasta con il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti ex art 37, comma 9, d.lgs. 163/06?


QUESITO del 11/01/2007 - ATI - QUALIFICAZIONE

Un appalto pubblico di lavori per la costruzione della nuova scuola è stato aggiudicato all’ATI tra le imprese A e B che hanno costituito una associazione temporanea di imprese per l’esecuzione delle opere relative alla categoria principale OG1 rispettivamente per il 53% e 47%. Successivamente le due imprese hanno deciso di formare un consorzio per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 554/99 chiamato C in cui però non vengono rispettate le percentuali di partecipazione in quanto l'impresa A partecipa al 99% e la B all’ 1% Secondo le imprese questa nuova società è abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni della categoria OG1 per cui di fatto al terme dei lavori, siccome per la qualificazione ci si riferisce alle percentuali di partecipazione, la A dovrebbe avere una certificazione sul 99% dei lavori della OG1 e la B dell’1%. E’ corretta tale interpretazione o cozza con il principio che ogni impresa riunita devono eseguire i lavori nella percentuale al raggruppamento e che quindi tale percentuale si riporta anche nelle eventuali società costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Anche ai fini fiscali l’impresa B ritiene che deve emettere fatture solo per l’1% dei lavori di cui alla OG1. Attendo una Vs risposta Saluti