Art. 97 Consorzi stabili di imprese

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonchè l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.

4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.

5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.

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Giurisprudenza e Prassi

LEGGE SICILIA LLPP: CONSORZIO STABILE E QUALIFICAZIONE MINIMA CONSORZIATA ESECUTRICE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2011

Con sentenza n. 3318 del 30.07.2010 questa Sezione ha gia' avuto modo di precisare che in ordine alle modalita' di qualificazione dei consorzi stabili il citato art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, prevede espressamente che "per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati". Nella stessa ottica, l'art. 20 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ha disposto che "il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate…". Tale disposizione è stata poi riprodotta nel comma 8-ter dell'art. 12 della L. 109/94, introdotto con l'art. 7, comma 1, della L. 1° agosto 2002 n. 166, che, ai fini dell'operativita' del cumulo delle qualificazioni, ha eliminato il limite temporale dei "primi cinque anni dalla costituzione" del consorzio. Poiche' l'art. 97, comma 4, nella seconda parte prevede espressamente che "alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese", va quindi richiamato l'art. 95, comma 2, del medesimo DPR, il quale dispone che tali imprese devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi "ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Come ancora questa Sezione ha gia' avuto modo di precisare (cfr. sentenza 8 febbraio 2007 n. 223), tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all'Ente committente.

E tale esigenza non puo' essere confusa, da una parte, con la possibilita' che ha il Consorzio, come soggetto distinto, di cumulare le qualificazioni delle consorziate al fine di partecipare alla gara, con la diversa esigenza che chi si occupera' in concreto, anche in parte, della esecuzione dell'appalto, sia comunque qualificato a tal fine; e, dall'altra, con l'espressa previsione dell'art. 97, comma 1, del citato D.P.R. 554/99 secondo cui la facolta', che i consorzi stabili di imprese hanno, di far eseguire i lavori dai consorziati, lascia "ferma la responsabilita' sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante". Perche' anche tale previsione ha una distinta ratio, che non incide in alcun modo sulla necessita', gia' precisata, che anche i consorziati siano adeguatamente qualificati per le opere che dovranno eseguire (nello stesso senso cfr. anche Cons. St., sez. IV, 21 aprile 2008 n. 1778, secondo cui, a prescindere dal fatto che si tratti di consorzio stabile o ordinario, "è fuori discussione che esso debba dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto"; nonche' Id., sez. VI, 22 ottobre 2010 n. 7609).

CONSORZIO STABILE E REQUISITI MINIMI DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che i consorzi stabili si qualificano cumulando le qualificazioni delle singole consorziate; ai sensi dell’art. 253, comma 3, dello stesso d.lgs., il d.P.R. n. 554 del 1999 continua ad applicarsi ai lavori pubblici, fino all’approvazione del nuovo regolamento, “nei limiti di compatibilita' con il presente codice”; l’art. 97, comma 2, del detto d.P.R. (non abrogato dall’art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006) dispone che i consorzi stabili “conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”.

A sua volta il medesimo art. 97 del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive, nella seconda parte del comma 4 (anche non abrogato dal d.lgs. n.163 del 2006), che “Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”; le disposizioni cui cosi' si rinvia sono quelle recate dall’art. 95, comma 2, dello stesso d.P.R. (altresi' non abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006) in base al quale, in sintesi (come ivi previsto per i raggruppamenti temporanei di imprese) le imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere devono possedere una qualificazione minima pari almeno al 10% di quella richiesta nel complesso per partecipare ai lavori.

La attuale permanenza della previsione del requisito minimo di qualificazione per le consorziate risulta sorretta, peraltro, da una ragionevole motivazione sostanziale, che avvalora il dato formale ora esposto e percio' la non incompatibilita' della previsione con il sistema normativo del d.lgs. n. 163 del 2006. Pur restando infatti l’autonomia soggettiva del consorzio stabile a fronte del committente è non di meno congruo ritenere che la qualificazione dell’impresa consorziata rivesta un rilievo specifico per la stazione appaltante, nel momento in cui la consorziata è indicata come soggetto per cui si concorre ed esecutrice di lavori, al fine della garanzia per l’ente appaltante della necessaria competenza tecnica per la corretta esecuzione dell’intervento assicurato da tale impresa.

QUALIFICAZIONE CONSORZIO STABILE E CONSORZIATE ESECUTRICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo in passato di affrontare anche questa problematica, e la decisione del CGA n. 251/2005 ha all’uopo chiarito che “poiche' il bando di gara individua tre distinte categorie di opere (nel caso in questione si trattava di OG3, prevalente, OG10 e OS21, scorporabili), la partecipazione in forma congiunta di piu' imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un A.T.I. mista, nella quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilita' (cfr., in termini, C.G.A. 4 novembre 1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. A tale sub-associazione si applicano in toto le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 cit.., con conseguente necessita' che la mandataria capogruppo possieda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole nella misura minima del 40% anche con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o piu' mandanti.”

Nel caso di specie, il Consorzio stabile non possedeva i requisiti nella misura del 40%, e neppure in misura maggioritaria, e la consorziata (si veda la prescrizione di cui all’art. 95 comma II del DPR n. 554/1999 secondo la quale “la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”), è incontestabile non possedesse la qualificazione nella misura del decimo (essa, per la categoria OS21 possedeva la seconda classifica,pari a € 516.457, non incrementabile, e l’importo dei lavori a base d’asta della categoria OS 21 è pari a € 6.044.446,94).

QUALIFICAZIONE DEL CONSORIZIO STABILE E DELLE SUE CONSORZIATE - LIMITI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

L’art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ha ribadito che "Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate". Per effetto di tale ultimo intervento normativo, ai fini dell'operativita' del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei "primi cinque anni dalla costituzione" del consorzio, introdotto dall'art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara. Ad una prima lettura, nelle disposizioni riportate sembrerebbe che nulla sia detto a proposito della qualificazione delle imprese consorziate, per conto delle quali il consorzio ha dichiarato di concorrere (ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994), nonche' delle imprese consorziate alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999).

Se cosi' fosse, ai fini della partecipazione alle gare dovrebbe tenersi conto unicamente della qualificazione del consorzio. Ma in realta' non è cosi'. Infatti l'art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che "alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese". Orbene, a proposito delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese, l'art. 95, comma 2, dispone che tali imprese devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari "ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento". Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all'Ente committente. Per altro verso, l'impresa deve eseguire i lavori in percentuale corrispondente al proprio apporto in termini di capacita' tecnica.

CONSORZIO STABILE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

CONSORZI STABILI:

La sentenza offre una significativa ricostruzione dell’istituto del consorzio stabile secondo la normativa nazionale dei lavori pubblici come adottata dalla regione Sicilia affrontando le principali tematiche spesso oggetto di pronunce dei tribunali amministrativi:

PARTECIPAZIONE CONGIUNTA:

L’art. 12, comma 5, della legge 109/94 ha posto il principio - di carattere generale - del divieto della partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, mentre l’art. 13, comma 4, ha inteso precisare la portata del divieto, chiarendo che esso riguarda soltanto i consorziati che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile, di modo che il divieto si traduce nella preclusione per un’impresa di poter partecipare alla medesima gara due volte, l’una attraverso la struttura del consorzio stabile e l'altra in una qualsiasi diversa forma (Cfr. Determinazioni n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 e n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; Tar Sardegna, Sezione Prima, 20 giugno 2005 n. 1445).

ESECUZIONE DEI LAVORI:

L’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre, contemplata dall’art. 13, comma 4, ha valore non solo in negativo, in quanto le imprese predette non possono partecipare autonomamente alla gara, ma anche in positivo, in quanto i lavori potranno essere eseguiti soltanto dalle predette imprese. L’esecuzione dei lavori unicamente da parte delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre costituisce una scelta obbligata, perché soltanto in questo modo possono essere evitate situazioni paradossali, come quella di far realizzare l’opera da parte di un consorziato che ha partecipato alla gara in concorrenza con il consorzio stesso (Cfr. in termini, Determinazione n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).

Nulla vieta, ovviamente, che il consorzio possa dichiarare, in sede di offerta, che concorre in proprio e non per conto di alcun consorziato (Cfr. Determinazione n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata). In tal caso, il consorzio potrà:

- eseguire direttamente tutte le opere o parte di esse, utilizzando la comune struttura d'impresa;

- eseguire tutte le opere o parte di esse mediante una o più delle imprese consorziate, assegnandone ad esse l'esecuzione, totale o parziale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1999, n. 554, in base al quale “I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”.

In siffatto quadro normativo, risulta diversa la posizione dei consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, rispetto a quella dei consorziati ai quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, dal momento che:

- la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994 ha rilevanza esterna, sia ai fini dello svolgimento della gara che dell'esecuzione dei lavori, e rimane cristallizzata nel tempo;

- l’assegnazione dei lavori di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, successiva all'aggiudicazione, costituisce un semplice atto interno del consorzio, privo di rilevanza esterna, ancorché esso debba essere comunicato alla stazione appaltante e sia sempre modificabile (Cfr. Determinazione n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).

QUALIFICAZIONE:

Per effetto art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ai fini dell’operatività del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei “ primi cinque anni dalla costituzione” del consorzio, introdotto dall’art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara. L’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”. Conseguentemente le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all’Ente committente.

REQUISITI GENERALI:

La giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, V, 24 novembre 1997, n. 1997 n. 1367; Cons. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 507; C.G.A. 19 marzo 2002, n. 147; C.G.A. 19 febbraio 2003, n. 60; Cons. Stato, V, 5 settembre 2005, n. 4477; Tar Catania, Sezione IV, 19 giugno 2006 n. 1025), a parte qualche isolata pronuncia di segno opposto (Cfr. C.G.A. 17 luglio 2000, n. 342), è orientata nel senso che il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici dell'opera pubblica, ritenendo cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese.

REQUISITI MINIMI PER CONSORZIATA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2006

L’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”. L’art. 95, comma 2, dispone che tali imprese in ATI devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari “ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”. Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all’Ente committente.

CONSORZIO STABILE E SUBAPPALTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2006

In base al Regolamento (art. 97 D.P.R. n. 554 del 1999) i consorzi stabili hanno la facoltà di far eseguire i lavori appaltati alle imprese consorziate, senza che da ciò possa configurarsi l’istituto del subappalto, proprio perché legati da un rapporto interno di tipo organico.