Art. 92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

2. Ai Fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano prevenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti.

3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.

5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

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Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONI DI GARA - COMPONENTI ESTERNI - COMPENSI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2009

La Corte di Cassazione ha qualificato il professionista, che collabori con l'amministrazione nella veste di membro di commissioni, funzionario onorario, precisando che la disciplina di tale rapporto deriva pressoche' esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, anche per cio' che riguarda i compensi (esclusivamente finalizzati al pubblico interesse ed al decoro della funzione, aventi carattere indennitario e di ristoro delle spese), la cui determinazione resta affidata alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorita' che procede alla investitura (18 dicembre 2003, n. 19435; 10 aprile 1997 n. 3129; 16 luglio 1983 n. 4887; 24 marzo 1981 n. 1687; 20 marzo 1985 n. 2033; 15 marzo 1985 n. 2016, nonche' T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 18 marzo 2005 n. 1207).

Tale consolidato orientamento dev’essere pero' attentamente riconsiderato alla luce dell’innovazione costituita dalla previsione dell'articolo 92, terzo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il quale, pur essendo contenuto nel regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, trova applicazione anche nel comparto degli appalti di servizi pubblici, che è priva di una specifica disciplina sul punto, tant’è che lo stesso decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, per i concorsi di progettazione (ipotesi assimilabile alla procedura indetta dal Comune di Bari, che ha visto impegnata la commissione) prevede, all’articolo 26, "14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, regolamento questo coincidente appunto con il D.P.R. n. 554/1999.

In effetti, per la menzionata disposizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, "L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico…".

L'utilizzo del termine "compenso" esclude in se' la funzione di mera indennita' o di rimborso della somma da riconoscere al componente della commissione per l'espletamento del proprio compito, e la caratterizza correlativamente in senso corrispettivo, limitando cosi' la discrezionalita' dell'amministrazione nella relativa determinazione; sicche', in assenza di una specifica previsione normativa di tipo automatico sul quantum, la stazione appaltante, pur potendo compiere una propria valutazione autonoma, non puo' limitarsi ad elargire compensi meramente simbolici, del tutto svincolati dal carattere professionale della prestazione resa e dai relativi criteri di calcolo del loro valore di scambio, nel nostro ordinamento racchiusi in apposite tabelle.

COMMISSIONE DI GARA - FUNZIONARIO ONORARIO - COMPENSO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2009

La Corte di cassazione ha qualificato il professionista, che collabori con l'amministrazione nella veste di membro di commissioni, funzionario onorario, precisando che la disciplina di tale rapporto deriva pressoche' esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, anche per cio' che riguarda i compensi (esclusivamente finalizzati al pubblico interesse ed al decoro della funzione, aventi carattere indennitario e di ristoro delle spese), la cui determinazione resta affidata alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorita' che procede alla investitura.

Tale consolidato orientamento dev’essere pero' attentamente riconsiderato alla luce dell’innovazione costituita dalla previsione dell'articolo 92, terzo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il quale, pur essendo contenuto nel regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, trova applicazione anche nel comparto degli appalti di servizi pubblici, che è priva di una specifica disciplina sul punto, tant’è che lo stesso decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, per i concorsi di progettazione prevede, all’articolo 26, “14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, regolamento questo coincidente appunto con il D.P.R. n. 554/1999.

In effetti, per la menzionata disposizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, "L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico…".

L'utilizzo del termine "compenso" esclude in se' la funzione di mera indennita' o di rimborso della somma da riconoscere al componente della commissione per l'espletamento del proprio compito, e la caratterizza correlativamente in senso corrispettivo, limitando cosi' la discrezionalita' dell'amministrazione nella relativa determinazione; sicche', in assenza di una specifica previsione normativa di tipo automatico sul quantum, la stazione appaltante, pur potendo compiere una propria valutazione autonoma, non puo' limitarsi ad elargire compensi meramente simbolici, del tutto svincolati dal carattere professionale della prestazione resa e dai relativi criteri di calcolo del loro valore di scambio, nel nostro ordinamento racchiusi in apposite tabelle.

PRESTAZIONI ANALOGHE - PUNTEGGIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Qualora il bando preveda la possibilità per i concorrenti di incrementare il periodo di manutenzione gratuita degli impianti oltre il primo anno (obbligatorio), e per un altro anno, riconoscendo l’attribuzione di un maggior punteggio, non comporta la necessaria apprezzabilità della gratuità della prestazione dell’ulteriore periodo di due anni di manutenzione dal termine di quella gratuita; prestazione che, invece, secondo il bando, non poteva più continuare a essere svolta a costo zero. Pertanto va ritenuto esente dai vizi di legittimità dedotti l’operato della commissione giudicatrice, la quale in maniera conforme a quanto chiarito dalla stazione appaltante, non ha considerato oggetto di attribuzione di specifico punteggio le offerte gratuite, o sostanzialmente tali siccome pari a € 0,01 o 0,06, sul rilievo che “i valori indicati non rappresentano reali valori di costo”. Offerte di questo tipo, infatti, non erano di per sé apprezzabili. E per decidere in tal modo la detta commissione non aveva bisogno di stabilire, prima di conoscere le offerte economiche, i criteri cui attenersi; e non poteva che determinarsi dopo avere avuto cognizione delle offerte presentate.

COMMISSIONE DI GARA - SCELTA DEI COMMISSARI ESTERNI

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2006

Sussiste la violazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nel caso in cui i due commissari esterni della commissione giudicatrice non siano stati scelti pubblicamente mediante sorteggio nonostante il rinvio nella lex specialis a tali disposizioni. Qualora il procedimento si sia svolto secondo modalità del tutto diverse da quelle alle quali aveva inteso autovincolarsi la stazione appaltante (procedendosi alla richiesta di due nominativi alla Soprintendenza Beni Archeologici ed alla conseguente nomina dei due commissari da questa indicati), non rileva la circostanza evidenziata in ordine alla elevata qualificazione e competenza tecnica dei due commissari. Rileva, invece, che la stazione appaltante, dopo aver dettato precise norme di garanzia in ordine al procedimento di nomina della commissione giudicatrice, le ha disattese, integrando, per ciò solo, una illegittimità suscettibile di viziare in via derivata l’intera procedura concorsuale.