Art. 82. Segretezza e sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso del requisiti previsti agli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.

3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, Commi 1, 2, e 3.

4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Condividi questo contenuto: