Art. 62 Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.

2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonchè del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.

4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.

6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonchè quelli previsti dal presente regolamento.

7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.

8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.

9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 3.

10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.

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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI PROGETTAZIONE INFERIORI A 40.000 EURO - PROCEDURA DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Ai sensi dell’art. 62 d.P.R. n. 554/99 i servizi (di progettazione) di importo inferiore a 40.000 Euro sono "affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicita' dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale", dovendo l’avvenuto affidamento esser "reso noto con adeguate formalita', unitamente alle motivazioni della scelta effettuata" (l’art. 17, comma 12, l. n. 109/94, come modif. dalla l. n. 166/02, applicabile "ratione temporis" al caso di specie, sancisce che l’affidamento deve avvenire "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza").

Viene in tal modo riconosciuta l’esistenza di una sfera di attribuzioni discrezionali, da esercitare attraverso l’esperimento di apposita procedura attivata con avviso pubblico, volta alla "verifica dell’esperienza e della capacita' professionale" di coloro che hanno ritenuto di dovervi rispondere e che sfocia in una scelta motivata del progetto da affidare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 500), con la conseguenza che risulta ovviamente possibile sottoporre al consueto sindacato del giudice amministrativo la legittimita' dell’operato della stazione appaltante.

INCARICHI PROGETTAZIONE - REFERENZE BANCARIE

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2007

L’art. 13 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 – normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi – si limita a richiedere (per le imprese in genere) la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica “mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; ) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.

Particolarmente significativi e rilevanti sono da ritenersi poi i commi successivi del medesimo art. 13, secondo cui “le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. … Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Entrando nel merito della vicenda, il Collegio ha osservato che la licitazione privata in argomento era regolata dagli artt. 17 della Legge n. 109/1994 e dagli artt. 62, 63 e 64 del DPR n. 554/1999 e che nessuno delle richiamate norme imponeva la presentazione di referenze bancarie. Parimenti l’art. 13 del D.Lgs. n. 157/1995 prevedeva che se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla amministrazione. In particolare, il citato art. 17 della legge n. 109/1994 prevedeva che l’affidamento degli incarichi di progettazione deve avvenire in modo da contemperare i principi di trasparenza, buon andamento con quelli di proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico. E proprio sul principio di proporzionalità si incentra l’esame dei giudici, i quali affermano che non era rispondente a detto principio richiedere ben due referenze bancarie, soprattutto nell’ipotesi in cui si trattava di singoli professionisti-persone fisiche, quale appunto la fattispecie concreta. Tale richiesta, poi, non offriva maggiori garanzie, rispetto a quella di una sola referenza bancaria, ma costituiva soltanto un appesantimento eccessivo della procedura. La prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, specie laddove si tratti di singoli professionisti-persone fisiche, non fornisce, infatti, in concreto all'Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza e rappresenta piuttosto un appesantimento eccessivo anche in relazione al corrispettivo dell'appalto.

Alla luce della suddetta normativa e soprattutto del principio di carattere generale normativamente posto dall’art. 17, co. 11 della legge 109/1994, secondo cui nell’affidamento dei servizi di progettazione devono essere contemperati “i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico” la rigorosa e tassativa richiesta di una pluralità di referenze non risulta proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario tenere in considerazione se gli stessi siano o meno riferiti sempre ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (art. 62, comma 10, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e determinazione Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 8 del 1999, richiamata anche dalla determinazione n. 2/2002).

Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente, che nel caso di specie sarebbero dovute essere la licitazione privata o il pubblico incanto (artt. 65 e ss. del citato D.P.R. n. 554/99).



Peraltro, non ottemperare alle suddette prescrizioni comporterebbe anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: “..nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione..” e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (cfr. Direttiva 92/50/CEE, recepita con D.Lgs. n. 157/95 e determinazione dell’Autorità n. 8/99 citata).

PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTI FIDUCIARI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2005

L’Albo dei professionisti di cui il Comune ritiene di dotarsi per l’affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 40. 000 Euro, costituisce indubbiamente un valido ed efficace serbatoio di provvista dei professionisti di volta in volta necessari per la realizzazione delle varie opere pubbliche, ma non è ex se idoneo a dar contezza della precisa osservanza degli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. ), che impone di dare adeguata pubblicità in ciascuna evenienza in cui debba procedersi all’affidamento dei servizi in argomento, vale a dire in occasione di ogni singolo affidamento. In effetti, la tenuta di un albo vale ad offrire, in via continuativa, all’Amministrazione una vasta platea di probabili aspiranti agli incarichi da conferire, ma non esaurisce il novero dei professionisti che possano eventualmente manifestare un precipuo interesse a candidarsi per l’affidamento di ogni specifico incarico. Trattasi, poi, di pubblicità ex ante ed ex post, giacché la norma si riferisce sia alla fase anteriore all’affidamento dell'incarico sia a quella successiva all’intervenuto affidamento. Pertanto, poiché l’affidamento di un incarico non può prescindere da un’adeguata pubblicizzazione e dal vaglio dei curricula degli aspiranti, è necessario pubblicare, nelle forme più idonee, non soltanto un avviso recante la comunicazione dell’incarico di progettazione, che l’Amministrazione intende affidare direttamente ad un professionista di fiducia, ma anche la determinazione dirigenziale con cui la redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera è affidata.

PUBBLICITA' IN INTERNET PROGETTAZIONI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Ai sensi dell’art 62, comma 1, del DPR. n. 554 del 1999, secondo il quale i servizi di cui all'articolo 50 (attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione) di importo inferiore a 40. 000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa “adeguata pubblicità” dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale (adeguatezza che presupporrebbe almeno la pubblicazione su un quotidiano locale).

Ed invero, in disparte il rilievo che non appare consentito inferire, da una norma diretta a garantire la (diversa) finalità della pluralità della partecipazione alla gara, il superamento di un termine processuale di impugnazione espressamente posto a pena di decadenza, appare decisiva la considerazione che il primo comma dell’art. 62 del DPR n. 554/1999, con il sottrarre gli affidamenti degli incarichi di progettazione, di valore inferiore alla soglia di 40. 000 Euro, al previo svolgimento della licitazione privata e alle connesse forme di pubblicità disposte dall’art. 80 dello stesso decreto, ha inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione della forma di pubblicità ritenuta più congrua.

Ne consegue che non appare irragionevole la scelta della pubblica amministrazione che, pur avendo deciso di effettuare una selezione per il conferimento dell’incarico, ha considerato sufficiente, stante il non elevato valore di esso, la pubblicazione dell’avviso al proprio Albo ed all’Albo pretorio del Comune, sia perché tale era l’iter procedurale suggerito dalla circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL per gli incarichi di siffatto importo, sia perché, oltre tutto, a tali forme tradizionali di pubblicità risulta affiancata, nella fattispecie, anche la contestuale pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda (come si evince dalla nota n. 3295 del 17 ottobre 2001, versata in atti); adempimento, questo, sotto il profilo logico della “adeguatezza”, quanto meno equivalente, se non superiore, per capacità diffusiva, alla (genericamente) propugnata pubblicazione su un quotidiano locale di non predeterminata tiratura e penetrazione.

ONERE DI MOTIVAZIONE NELLE PROGETTAZIONI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2005

Nell’affidamento di incarichi di progettazione sussiste onere di motivazione che, oltre ad inquadrarsi simmetricamente con il principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dalla legge n. 241/1990, non può logicamente che vertere sulle “qualità” del contraente che si ritiene di prescegliere (non essendo, altrimenti, dato comprendere a qual parametro la motivazione pretesa ex lege debba rapportarsi). Tale assunto è stato fatto proprio dalla costante giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di affermare che, negli appalti di opere pubbliche, l’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. rende applicabile anche agli incarichi di direzione lavori, l’art. 17, comma 12, della 11 febbraio 1994, n. 109 (come sostituito dall’art. 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415), il quale stabilisce che per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 40. 000 euro le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare, e quindi attraverso un sia pur sintetico confronto tra i curricula dei vari concorrenti.

E’, pertanto, illegittimo il provvedimento che si limita ad affermare che tutti gli aspiranti possedevano i requisiti per l’affidamento dell’incarico, procedendo di seguito a prescegliere uno di essi senza chiarire, sia pur in modo sintetico e conciso, le ragioni di tale convincimento.