Art. 63 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;

b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonchè delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;

e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;

f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;

h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;

l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;

n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;

o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;

p) il numero, compreso fra dieci e venti dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.

q) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;

b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi:

il committente nonchè le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

e) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonchè con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1 lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.

4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo del soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.

5. La lettera di invito deve indicare:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;

c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.

7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.

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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2008

Ai sensi del citato articolo 63, comma 1, lettera o) del d.P.R. 554/99, il bando deve stabilire l'importo minimo (da fissare tra tre e cinque volte l'importo complessivo o gli importi parziali dell'intervento) della somma degli importi di tutti i lavori, appartenenti alle classi e categorie dell'intervento cui si riferisce il bando, per i quali, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del suddetto bando, ha svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata: non si pone differenza fra gli affidamenti eseguiti per enti pubblici ovvero per privati. Ne deriva che ai fini del requisito dell’esperienza pregressa, non si pone differenza fra gli affidamenti di attività di progettazione eseguiti per enti pubblici ovvero per privati.

Nel caso in specie la commissione di gara, prima dell’apertura dei plichi, ha deciso di specificare ulteriormente il criterio di affinità dei lavori, previsto dal bando per la valutazione dell’esperienza pregressa, ritenendo di considerare come opere similari quelle relative al restauro e recupero di beni culturali, riconducibili alla categoria Id, aventi come committente un ente pubblico.

L’operato della S.A. non è conforme alla normativa del settore, in merito si fa presente che, con parere n. 90/2008, l’Autorità, richiamando la posizione del giudice comunitario e nazionale, ha espresso l’avviso secondo il quale la commissione aggiudicatrice non può modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel bando di gara, o introdurre elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione, ovvero adottare criteri che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.

Infatti, tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, a garanzia del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.a.s. di M.C. V.& C. – licitazione privata per l’affidamento progettazione, direzione lavori nonché redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “Completamento restauro Palazzo Corrado”. S.A. Comune di L..

PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI INGEGNERIA

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve evidenziare che, ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi all’attività di progettazione espletata.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dalla S s.r.l. – affidamento di incarico relativo all’espletamento di servizi tecnici.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

INCARICHI PROGETTAZIONE - REFERENZE BANCARIE

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2007

L’art. 13 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 – normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi – si limita a richiedere (per le imprese in genere) la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica “mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; ) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.

Particolarmente significativi e rilevanti sono da ritenersi poi i commi successivi del medesimo art. 13, secondo cui “le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. … Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Entrando nel merito della vicenda, il Collegio ha osservato che la licitazione privata in argomento era regolata dagli artt. 17 della Legge n. 109/1994 e dagli artt. 62, 63 e 64 del DPR n. 554/1999 e che nessuno delle richiamate norme imponeva la presentazione di referenze bancarie. Parimenti l’art. 13 del D.Lgs. n. 157/1995 prevedeva che se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla amministrazione. In particolare, il citato art. 17 della legge n. 109/1994 prevedeva che l’affidamento degli incarichi di progettazione deve avvenire in modo da contemperare i principi di trasparenza, buon andamento con quelli di proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico. E proprio sul principio di proporzionalità si incentra l’esame dei giudici, i quali affermano che non era rispondente a detto principio richiedere ben due referenze bancarie, soprattutto nell’ipotesi in cui si trattava di singoli professionisti-persone fisiche, quale appunto la fattispecie concreta. Tale richiesta, poi, non offriva maggiori garanzie, rispetto a quella di una sola referenza bancaria, ma costituiva soltanto un appesantimento eccessivo della procedura. La prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, specie laddove si tratti di singoli professionisti-persone fisiche, non fornisce, infatti, in concreto all'Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza e rappresenta piuttosto un appesantimento eccessivo anche in relazione al corrispettivo dell'appalto.

Alla luce della suddetta normativa e soprattutto del principio di carattere generale normativamente posto dall’art. 17, co. 11 della legge 109/1994, secondo cui nell’affidamento dei servizi di progettazione devono essere contemperati “i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico” la rigorosa e tassativa richiesta di una pluralità di referenze non risulta proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante.

SERVIZI DI INGEGNERIA INFERIORI A EURO 100.000

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2006

Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100. 000 euro.

I servizi di ingegneria di importo inferiore a 100. 000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l’Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l’Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento. Gli avvisi per l’affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all’articolo 63 del D. P. R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l’affidamento. I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo. Il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l’offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed importo.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2010 - AFFIDAMENTI INCARICHI PROGETTAZIONE: LIMITI DEL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 3.

E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?