Art. 61 Valutazione delle proposte progettuali

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.

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Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE E APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - DIFFERENZE

AVCP PARERE 2010

Il concorso di progettazione si distingue nettamente dall’appalto di servizi di ingegneria e di architettura.

Il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l’amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza da soddisfare. La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quindi, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di cio', ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell’allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualita' della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura “quantitativa” inerenti all’opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell’intervento.

Invece, nell’appalto di progettazione, che nel caso di specie è oggetto di eventuale successiva negoziazione con lo stesso soggetto proponente la migliore soluzione progettuale, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben puo' essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico opus commissum, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia A e dal Comune di B – Concorso di progettazione “Riqualificazione area di copertura sottovia veicolare, Corso Principe Amedeo e realizzazione boulevard” – Importo a base d’asta € 700.000,00 – S.A.: Comune di B.

VALUTAZIONE OFFERTE CON PUNTEGGI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica del comportamento dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato sia ad opera del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante.

All’assenza di criteri predefiniti non può sopperire il cosiddetto “confronto a coppie”. Tale metodo - introdotto con il d. p. c. m. 27 febbraio 1997, n. 116 (abrogato con legge n. 39 del 2002) e con il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) - con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi.