Art. 51 Limiti alla partecipazione alle gare

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti, temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' A s.a.s.– “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per adeguamento funzionale e normativo dei locali ed impianti Palazzina n. 5 da adibire a cucina e refettorio”. Importo a base d'asta € 1.287.719,72– S.A.: Ministero della B VII Reparto Infrastrutture – C.

“Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di presenza di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere promozionale, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali”. Evidentemente la sentenza si riferisce ad una diversa ipotesi organizzativa rispetto a quella prescelta da A s.a.s e consistente, appunto, in un raggruppamento di imprese, al quale avrebbero senz’altro trovato applicazione le disposizioni di legge richiamate.

Deve conseguentemente ritenersi che la fattispecie in esame si configuri come appalto integrato di progettazione ed esecuzione (cd. puro), rientrando nella sfera di disciplina di cui all’art. 53 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. La figura organizzativa prescelta da A s.a.s., consistente nell’avvalimento atecnico di professionisti esterni, è una figura comunque non prevista dall’art. 90 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 253 co. 5 del d.P.R. n. 207/2010. Inoltre, dette disposizioni non possono comunque trovare applicazione, all’ipotesi in esame, prevedendo l’obbligo, per i soli raggruppamenti - tra cui non si colloca la fattispecie in esame - di individuare la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

ATP - REQUISITI DEL GIOVANE PROGETTISTA

AVCP PARERE 2012

L’abrogato art. 51, quinto comma, del D.P.R. n. 554 del 1999 disponeva che i raggruppamenti dovessero contemplare la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. La norma era concordemente interpretata nel senso che il giovane professionista non dovesse essere parte contrattuale del raggruppamento, considerandosi sufficiente la sua presenza nella compagine come collaboratore o come dipendente di uno dei soggetti associati (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5; in giurisprudenza, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006 n. 6347; Id., sez. V, 21 giugno 2012 n. 3656). La ratio della norma era, per comune opinione, quella di garantire al giovane professionista la possibilita' di svolgere un utile apprendistato nella complessa realta' dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum,senza dover assumere le piu' gravose responsabilita' connesse alla posizione di associato.

La disciplina dell’istituto è tuttavia mutata con l’entrata in vigore dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, ove si stabilisce che i raggruppamenti devono prevedere la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la meta' del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della societa' che concorre in gara).

La norma, nella parte in cui specifica che il giovane professionista deve essere “progettista”, vale a qualificare assai piu' della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell’associazione temporanea, sicche' non potra' piu' considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto soggetto alla e'quipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilita': al contrario, il giovane professionista dovra' quantomeno sottoscrivere gli elaborati progettuali e, per far cio', dovra' essere abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo le norme dell’ordinamento professionale di appartenenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Arch. A – “Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e consulenza geologica, nell’intervento di adeguamento sismico presso la scuola elementare B” – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa - importo complessivo stimato euro 93.533,65 – S.A.: Comune di C.

Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

APPALTO INTEGRATO - GIOVANE PROFESSIONISTA NELLA PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Premesso che siamo di fronte ad un appalto c. d . integrato, quanto a requisiti del progettista, il punto 8 del bando è chiaro : i vari “progettisti associati o indicati dal costruttore” dovevano presentare, ciascuno per quanto di competenza, la documentazione stabilita nei successivi sottoparagrafi; tra questi il punto 8. e) disponeva che, oltre al progettista esecutore, anche il professionista abilitato da meno di anni 5 era tenuto a pena di esclusione a presentare una dichiarazione da cui risultasse sia l’impegno ad eseguire la progettazione nei tempi e modi stabiliti dal capitolato sia l’inesistenza (in capo a ciascuno dei dichiaranti) di specifiche situazioni ostative alla partecipazione alla gara.

La disposizione del punto 8. e), quindi, non solo è puntuale ed univoca, ma anche conforme alla ratio sottesa alla norma programmatica dell’art 90, comma 7, Codice Contratti Pubblici ed alla previsione regolamentare del D. P. R. n. 554/1999, art 51, comma 5, secondo il quale “ raggruppamenti temporanei……devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza”.

PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA ALL'INTERNO DEL RTP

AVCP PARERE 2011

Il comma 5, dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive come obbligatoria la partecipazione ai Raggruppamenti Temporanei di “un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione”, ma ne richiede almeno la presenza con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

Non è conforme alla disposizione di cui all’art. 51 D.P.R. n. 554 del 1999 l’aggiudicazione della gara d’appalto ai Raggruppamenti Temporanei di Professionisti, in cui non sia assicurata la presenza di un giovane professionista.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, rilievi, valutazione incidenza ambientale e paesaggistica, collaudo, lavori di manutenzione straordinaria della viabilità e posa della cartellonistica indicativa nell’area H. “I.”) - Importo a base d'asta: € 37.970,17 - S.A.: Comune di A..

AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - LINEE GUIDA

AVCP DETERMINAZIONE 2010

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

GIOVANE PROFESSIONISTA ALL'INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ITALIA SENTENZA 2010

L’art. 51 c. 5, del d. P.R. n. 554 del 1999 stabilisce che «ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, com>ma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro di residenza”.

Anche ad aderire ad una (non condivisa) lettura del contenuto normativo di cui all’art. 51 comma 5 citato nel senso proposto dalla controinteressata, ossia valutando la presenza del cd. «giovane professionista» quale avente esclusiva finalita' promozionale, tale peculiare connotazione non potrebbe, in tesi, svalutare il senso complessivo delle prestazioni del giovane professionista, il quale è comunque chiamato ad esercitare una vera e propria attivita' professionale all’interno della compagine di appartenenza. Appare pertanto evidente che la presenza o meno di siffatto professionista refluisce, ancorche' indirettamente, sulle prestazioni che il contraente privato deve eseguire nei confronti della p.a.

La circostanza che, nel caso di specie, il giovane professionista non sia stato indicato nell’ambito delle giustificazioni preventive, e, ancor di piu', che lo stesso sia privo di «retribuzione», da' conto, ad avviso del Collegio, della sostanziale «assenza» dello stesso che, seppur originariamente indicato in sede di partecipazione alla gara, è poi venuto meno con il contestuale inserimento di altri due tecnici (non «giovani» nell’accezione ex art. 51 d. P.R. n. 554 del 1999).

Sul punto ben conosce il Collegio l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali. Cio' precisato, ritiene, tuttavia, il Collegio che occorra distinguere tra la mera partecipazione del professionista all’associazione temporanea, e la consistenza ed il significato del suo apporto professionale.

Ed invero, va ritenuto che l’apporto partecipativo del giovane professionista, ancorche' a titolo «promozionale», non possa ridursi ad una mera attivita' assimilabile ad una sorta di tirocinio (ed in tal senso, nel caso di specie, depone la mancanza di remunerazione), dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunita' per l’espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell’A.T.I., a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, piu' o meno direttamente, responsabilita' contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera piu' o meno significativa all’associazione temporanea medesima.

D’altronde, se si guarda alla ratio ed alla finalita' della norma, viene in rilievo come l’intendimento del legislatore sia stato, ad avviso del Collegio, quello di garantire ai cd. giovani professionisti - attraverso lo strumento in discussione, che costituisce un modo per avviare gli stessi, di regola privi di qualsivoglia curriculum professionale, al mondo lavorativo - l’acquisizione di un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter «spendere» in successive procedure di gara ovvero nella propria attivita' libero-professionale complessivamente intesa: orbene, tale finalita' non puo' che essere realizzata con un ruolo professionale attivo con il quale, in verita', l’assenza di remunerazione - ove a tutto concedere si volesse ritenere, quanto alla procedura per cui è causa, effettivamente esistente la predetta figura - appare del tutto incompatibile.

REFERENZE BANCARIE - INCARICO PROGETTAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2009

Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali (C.d.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).

La referenza non è una fideiussione, bensi' una generica attestazione del credito di cui gode un soggetto; e, diversamente dalla fideiussione, puo' giuridicamente responsabilizzare il dichiarante solo in via extracontrattuale, perchè non è un contratto. Ne deriva che non esiste alcuna formula specifica da utilizzare nel rilascio delle c.d. referenze bancarie, nè alcun contenuto minimo di queste ultime, la cui idoneita' è pertanto discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante.

ATI TRA IMPRESA E PROFESSIONISTA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nella fattispecie in esame, si discute sull’illegittimita' dell’ammissione di un concorrente basata sulla considerazione che, avendo la F. s.r.l. partecipato alla gara in costituenda associazione temporanea di imprese avente come mandante l’arch. Di C., non sarebbero state rispettate le regole riguardanti tale forma di partecipazione.

Il professionista associato ad un’impresa è pur sempre un concorrente e sussistono dei principi fondamentali che valgono per qualsiasi concorrente, indipendentemente dal fatto che sia o meno un’impresa, come è dimostrato dalla circostanza che la sussistenza di determinati requisiti di partecipazione deve essere comprovata (all’atto della partecipazione mediante autocertificazioni) anche nella gare per l’affidamento della progettazione tra professionisti.

Tra tali requisiti assumono un’importanza particolare, ai fini di una corretta procedura di gara, quello di non concorrere, in caso di associazione, alla medesima procedura anche singolarmente o in altra forma associata e quello di non trovarsi in situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese (requisiti previsti, rispettivamente dall’art.13, comma 4 e dall’art. 10, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n.109, norme applicabili all’epoca dello svolgimento della gara). Del resto, requisiti del genere sono espressamente previsti dall’art. 51 del 21 dicembre 1999 n.554 anche per le gare di progettazione tra professionisti.

Non si può sottacere che lo stesso architetto era consapevole della sua qualita' di vero e proprio concorrente, tanto che aveva sottoscritto l’offerta economica ed aveva reso tutte le altre dichiarazioni previste, omettendo solo quelle che si riferivano ai predetti requisiti (che peraltro erano state espressamente menzionate nel facsimile di domanda di partecipazione alla gara, allegato al bando).

La mancanza di tali fondamentali dichiarazioni rende illegittima la partecipazione alla gara della costituenda associazione in questione.

Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, l‘inammissibilita' del ricorso originario per mancanza di interesse della F. s.r.l., non avendo la medesima titolo a partecipare alla gara e non potendo conseguentemente aspirare all’aggiudicazione.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

ATI VERTICALE - REQUISITI

AVCP PARERE 2008

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale in un appalto di servizi, si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi principale e i mandanti eseguono le prestazioni indicate come secondarie, nella suddivisione indicata dal bando di gara. Per quanto attiene al possesso dei requisiti ed alla loro relativa dimostrazione, tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato e, pertanto, non è ammissibile, che la capacità del raggruppamento sia dimostrata sulla base dei requisiti in capo alla mandataria, anche se gli stessi, da soli, sono sufficienti a coprire quanto richiesto dalla disciplina di gara.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Con deliberazione n. 196/2002, l’Autorità ha chiarito che la mancata inclusione nel raggruppamento di detta figura, costituisce motivo di esclusione dalla gara; inoltre, per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attività professionale da meno di tre anni, l’Autorità ha statuito, da ultimo con deliberazione n. 229/2007, che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività dell’impresa.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia di A. – affidamento servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume C., per l’asta fluviale compresa tra il ponte della L. e la confluenza con il torrente P.

RTI E PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

L’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di “presenza”. D’altronde, se la volontà del Legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l’associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l’art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l’art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Non è conforme al disposto dell’art. 59, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. né alle indicazioni contenute nell’art. 66 del Regolamento medesimo il bando relativo al concorso di progettazione che si limita a prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, senza indicare il corrispettivo e senza prevedere i requisiti di progettazione necessari per l’espletamento dell’incarico (trattandosi di servizio palesemente di importo superiore ai 200.000 DSP).

L’Autorità ha chiarito (con le determinazioni n. 3 del 17 febbraio 2000 e n. 17 del 5 aprile 2000) che l’istituto del concorso di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell’ingegno e cioè di un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare. Qualora, invece, il bando di concorso preveda l’affidamento al vincitore, a trattativa privata, dei successivi livelli di progettazione, sono operanti le regole di cui al disciplinare contrattuale, in nulla differendo l’esecuzione dell’incarico così affidato dalle altre modalità di affidamento e, pertanto, il relativo corrispettivo deve essere fissato nel bando stesso. Ne discende inoltre che, in tal caso, non si può prescindere dal possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla normativa, ivi compreso il requisito della presenza di un giovane professionista di cui all’art. 51, comma 5, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.



La concessione di lavori pubblici ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica. La fase della progettazione rientra nella prestazione richiesta al concessionario al quale la stazione appaltante non può imporre, attraverso una clausola del bando, il nominativo del progettista cui avvalersi (nel caso di specie vincitore del concorso di progettazione e redattore del progetto preliminare), che al contrario viene scelto dal concessionario stesso, nel rispetto dei requisiti previsti normativamente in capo al progettista. Né rilevano al riguardo le vigenti disposizioni in ordine ai diritti d’autore, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 59 del Regolamento, la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore, acquisendone i diritti di utilizzazione. Ciò anche in ragione del dettato di cui all’art. 11 della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, in base al quale alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Occorre inoltre considerare che il prodotto dell’ingegno oggetto del concorso di progettazione è un progetto a livello di preliminare, mentre presupposto per la tutelabilità dell’opera di architettura è la sussistenza di una valenza estetica delle forme architettoniche. L’anomalia evidenziata potrebbe, inoltre, avere prodotto l’effetto di limitare la partecipazione di eventuali altri soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione dell’intervento, non potendosi escludere valutazioni negative da parte delle imprese qualificate per i maggiori oneri da sopportare per una progettazione da effettuarsi a cura di soggetti non appartenenti alla propria organizzazione.

SICILIA: LIMITI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

REGIONE SICILIA CIRCOLARE 2005

Applicazione nella Regione siciliana dell'art. 51 del D. P. R. n. 554/99

CLAUSOLA AMBIGUA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

Il soggetto, che partecipa come professionista singolo ad una procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con obbligo di redazione di una relazione geologica ed effettuazione di indagini geognostiche e geotecniche, essendo privo di capacità professionale per sottoscrivere la relazione geologica, non può essere escluso se non ha costituito con il redattore della relazione geologica una associazione professionale nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, né espresso la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo. Avendo egli partecipato alla gara come professionista singolo, non era infatti tenuto a produrre i curricula dei collaboratori, dei quali era, comunque, responsabile. In effetti il bando dispone che la busta B dovrà contenere “i curricula dei professionisti che svolgeranno i servizi”. Tale disposizione, secondo il suo tenore letterale, deve ritenersi riferita alla ipotesi di partecipazione delle associazioni di professionisti, anche perché i collaboratori sono indicati dallo stesso disciplinare come responsabili dei settori. Pertanto, appare corretto che il soggetto, essendosi presentato come professionista singolo, abbia prodotto solo il suo curriculum. In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile una diversa lettura della disposizione in questione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, trattandosi di una clausola ambigua, essa deve essere interpretata nel senso in cui favorisce la più ampia partecipazione alla gara e che, in conseguenza, l’amministrazione avrebbe potuto semmai pretendere la regolarizzazione della documentazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/09/2006 - INCARICHI PROFESSIONALI

Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.