Art. 50 Ambito di applicazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonchè le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

3. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.

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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - OGGETTO APPALTO - DISCIPLINA APPLICABILE

AVCP PARERE 2011

Confrontando la declaratoria dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui agli artt. 91 ss. D.Lgs. 163/2006 e 50 DPR 554/1999 con l’elenco di cui al predetto art. 3 L.R. risulta che il servizio oggetto dell’affidamento de quo (servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico ex art.3 L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione), pur essendo riconducibile ai servizi indicati nell’Allegato II A, categoria 12, al Codice dei contratti pubblici, non rientra tra quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria, pertanto allo stesso non è applicabile la “disciplina speciale”di cui all’art. 90 ss D.Lgs. 163/2006 - ivi compreso l’art. 111 D.Lgs. 163/2006 invocato dall’istante - bensi' quella “ordinaria”del Codice ex art. 20 D.Lgs. 163/2006 – ivi compresi gli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 a cui rimanda la lex specialis.

Per le medesime ragioni appena esposte non risulta pertinente il richiamo che l’istante fa alle indicazioni fornite dall’Autorita' con la determinazione n. 5 del 27.7.2010, relativa esclusivamente ai servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, al fine di censurare l’asserita mancanza nella lex specialis di indicazioni metodologiche, necessarie per valutare il prezzo posto a base d’asta. Sul punto, inoltre, si osserva che sebbene l’art. 18, comma 1, del Capitolato d’oneri, erroneamente richiami l’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006, il successivo comma 2, indica esattamente, come chiede l’istante, le modalita' di calcolo utilizzate dalla stazione appaltante per fissare il suddetto prezzo. Dalla lettura della disposizione in esame, infatti, risulta che la stazione appaltante ha impiegato il criterio di calcolo basato sulle giornate-uomo necessarie per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. Tale criterio che ha gia' conosciuto l’avallo dell’Autorita' per quanto concerne la determinazione dei costi per l’elaborazione di uno studio di fattibilita', documento complesso come quello oggetto dell’affidamento in esame, entrambe, infatti, necessitano per la loro redazione di vari studi specifici di mercato, economici, ambientali, sociali ecc. (cfr. AVCP, determinazione n.1/2009, pag.42).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’Ordine degli Architetti della Provincia di B, A, T– Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione - Importo a base d’asta € 96.000,00 - S.A.: Comune di A..

CONSEGNA PLICO IN RITARDO - RTP E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE- DUPLICAZIONE SERVIZI SVOLTI

AVCP PARERE 2011

E’ legittima l’esclusione disposta per avere consegnato il plico di gara con un ritardo di tre minuti rispetto al termine stabilito (ore 12,03, invece che ore 12,00).

Nel caso di specie, dal tenore letterale del disciplinare di gara appare inequivoco che la presentazione delle offerte dovesse essere effettuata, entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile e cioè il 5 aprile 2011, esclusivamente attraverso raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’, tuttavia, parimenti inequivoco che l’obbligo in questione dovesse ritenersi esteso anche all’ipotesi in cui il concorrente si fosse avvalso della facolta', prevista nel disciplinare di gara, di consegnare a mano la documentazione; per cui, anche per i plichi recapitati a mano, costituiva causa di esclusione la consegna oltre le ore 12,00 del 5 aprile 2011. Nè puo' ipotizzarsi che, rispetto a tale modalita' di recapito, il termine ultimo richiesto potesse essere inteso in modo piu' elastico. Nel caso in esame, quindi, seppure la consegna del plico è avvenuta con soli tre minuti di ritardo rispetto al termine indicato dalla stazione appaltante, quest’ultima non poteva non escludere l’impresa dalla gara non ravvisandosi la possibilita', per la Commissione di gara, di procedere ad una valutazione circa la rilevanza e gravita' del suddetto inadempimento.

Con riferimento, inoltre, alla seconda istanza di parere risulta legittimo l’operato della S.A. che ha escluso il RTI concorrente dalla gara relativamente a due dei tre lotti di cui si componeva l’intervento, per mancata dimostrazione del requisito richiesto dal disciplinare di gara riguardante la specifica esperienza pregressa.

Per quanto concerne i requisiti di capacita' economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, il disciplinare di gara faceva espresso riferimento, per i servizi c.d. di punta, al combinato disposto degli artt. 66 e 50 del D.P.R. n.554/1999. Il concorrente R.T.P. partecipava utilizzando l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di cui al citato art. 66. La Commissione, presa visione della documentazione amministrativa, rilevava, quindi, come i requisiti dichiarati fossero sufficienti per l’ammissione alla gara per il solo lotto 3. Il concorrente raggruppamento aveva, infatti, partecipato alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo misto e, pertanto, la mandataria avrebbe dovuto possedere almeno il 50% del requisito di cui al punto b) del disciplinare per quanto riguarda la categoria prevalente I-c. Era emerso, invece, dalle dichiarazioni presentate, che l’importo complessivo dei servizi di cui al punto 6. b) del disciplinare – “espletamento di servizi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art.50 del DPR n.554/1999 - svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando - riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da dirigere, di importo pari ad almeno 2 volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie” – svolti dalla suddetta mandataria, riguardanti lavori della categoria prevalente I-c, era pari ad euro 5.963.775,35 e quindi inferiore al 50% del requisito previsto sia per il lotto 1 (pari ad euro 9.004.182,68) che per il lotto 2 (pari ad euro 7.086.763,00). In sostanza, la mandataria aveva presentato tutti i servizi in cui aveva svolto sia la direzione lavori che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, considerando due volte l’importo di ciascun servizio, una volta come servizio di direzione lavori ed una come servizio di coordinamento per la sicurezza, come se fossero due servizi separati e non uno unico; la qual cosa non è stata pero' accettata dalla Commissione, in quanto per soddisfare il requisito in questione era stata ammessa la possibilita' di utilizzare “servizi di sola direzione dei lavori o servizi di solo coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oppure servizi comprendenti sia la direzione dei lavori che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ma sempre considerando il servizio specificamente conferito nella sua unicita'.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio B. S.r.l. e dalla Societa' A. Engineering S.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’art.90, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 ed all’art.50 del DPR 554/1999 (Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita', assistenza al collaudo) per i lavori di cui al progetto Piuss C. Dentro” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: Lotto n.1 euro 520.000,00; Lotto n.2 euro 432.000,00; Lotto n.3 euro 300.000,00 – S.A.: Comune di C..

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - REQUISITI

AVCP PARERE 2011

Per quanto concerne i requisiti tecnico-organizzativi, si ricorda che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs. n. 163/2006. In particolare, per quanto attiene agli appalti di importo superiore ai centomila euro, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti in conformita' all’articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, il quale si riferisce genericamente ai servizi di cui all’articolo 50 D.P.R. n. 554/1999, ovvero a “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione”.

Con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha precisato, inoltre, che “nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (…). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purche' ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto (…). Non puo' non rilevarsi, inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalita' amministrativa, limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara piu' rigorosi e superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale”.

Nel caso in esame l’istante ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione in maniera difforme rispetto al citato art. 66, ed, in particolare, in modo piu' restrittivo. Difatti, mentre tale norma ai fini della dimostrazione della capacita' tecnica ed organizzativa, ritiene utile l’esperienza acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara prende in considerazione o i soli servizi di progettazione o i soli servizi di direzione dei lavori, ed, in particolare, per la figura del direttore dei lavori l’esperienza professionale che il bando richiede è esclusivamente quella acquisita nello svolgimento dei servizi di direzione dei lavori.

Relativamente agli elementi di valutazione dell’offerta, l’art. 64, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 prevede che, nel caso di aggiudicazione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, vanno presi in considerazione i seguenti quattro criteri di valutazione: - professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva - caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio - ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica - riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Con determinazione n. 4/2009 l’Autorita' ha chiarito che la fissazione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i cosiddetti criteri motivazionali che consentono di ritenere una offerta migliore di un’altra. Nel caso in esame dalla documentazione trasmessa non risulta che la stazione appaltante abbia fissato tali criteri.

A cio' si aggiunga che con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha chiarito che “qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu' aspetti per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedano prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) dovrebbe essere suddiviso in sub criteri e relativi sub pesi (professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico). Tale tipo di scomposizione non deve, invece, riguardare il criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta), in quanto è proprio la metodologia progettuale offerta che deve tenere conto che il progetto, pur presentando aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, resta un unico ed è proprio la migliore modalita' proposta dai concorrenti per dare soluzione al rapporto fra i tre aspetti che condiziona la valutazione dell’offerta”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 presentata dall’ing. B. – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per la l’esecuzione, relazione geologica e geotecnica, misure e contabilita' dei lavori – Importo a base d’asta € 249.315,58 – S.A.: Comune di A.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - RICHIESTA POSSESSO REQUISITI

AVCP PARERE 2011

Come precisato nella determinazione n. 5/2010 dell’Autorita', “nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464).

Nel caso in esame, pertanto, l’istante Arch. A ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnici e professionali minimi di accesso dei candidati in maniera difforme rispetto al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, ed, in particolare, in modo piu' restrittivo. Infatti, mentre tale norma, ai fini della dimostrazione della capacita' tecnico-organizzativa, ritiene utile l’esperienza pregressa acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara di cui trattasi, alla lett. c) dell’art. 1, prende in considerazione i soli servizi di “direzione dei lavori”. Conseguentemente anche sotto questo ulteriore profilo il bando in esame risulta essere stato formulato in violazione dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’Arch. Gerardina A e dall’Arch. Giancarlo B – Incarico di direzione dei lavori di restauro, valorizzazione e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria C – Importo a base d’asta € 148.907,17 – S.A.: Comune D (SA).

REQUSIITI PROFESSIONISTI - DISCREZIONALITA' P.A.

AVCP PARERE 2010

E' legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilita' e dunque della qualita' stessa dell'offerta tecnica. In un caso, quale quello che ci occupa, di affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione, elementi quali la composizione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nonche' le esperienze pregresse dei singoli professionisti risultano indubbiamente indici significativi della qualita' della prestazione, direttamente riconducibili a caratteristiche oggettive dell'offerta stessa e dunque adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico, purche' tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

La possibilita' di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra infatti il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non puo' assumere un rilievo eccessivo (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770).

La possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente requisiti ulteriori di partecipazione, incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalita' e del rispetto del principio della libera concorrenza. Nel caso di specie, quindi, l'obiettivo doveva essere quello di garantire la partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti che avessero l'esperienza e la competenza per gestire servizi analoghi, risultando a tal fine sufficiente la richiesta di competenza specifica relativa alla realizzazione di strutture in zona sismica secondo quanto previsto dalla classe I categoria g in cui rientra l'opera da realizzare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I. E. E. s.c. - Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi del porto commerciale di Salerno - Importo a base d'asta € 1.289.529,15 - S.A.: A.P.S.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

SERVIZI DI PUNTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

I requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta (servizi di progettazione e direzione lavori), in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C – conferimento incarico professionale relativo a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, completamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “sistemazione e consolidamento Area Purgatorio”.

MINIMI TARIFFARI - RIBASSO PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Sulla base dell’evoluzione normativa dovuta al d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 2006, in materia di minimi tariffari, viene riconosciuto ammissibile un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie sostenendo che tale ribasso non grava sulle prestazioni principali. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999; e per altro verso, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.

DIREZIONE LAVORI - CORRISPETTIVO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori sono attività tecniche amministrative connesse alla progettazione (TAR Abruzzo, sentenza 24.05.2004, n. 662). Tali servizi rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione indicato dall’art. 50 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e si applicano le disposizioni previste dall’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dal titolo IV del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m..

Le norme prevedono procedure diverse in relazione all’importo presunto delle prestazioni professionali; la stima del corrispettivo dell’incarico tecnico deve comprendere tutti i servizi affidati all’esterno. Al riguardo l’Autorità ha costantemente evidenziato nelle proprie deliberazioni che, anche quando l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse viene disposta in momento successivo all’affidamento dell’incarico di progettazione, le procedure da seguire devono essere definite considerando la “fascia di importo” corrispondente al valore di tutti i servizi affidati all’esterno, compresa la stessa progettazione, per evitare contestazioni in relazione al divieto di frazionamento degli incarichi previsto dal comma 12bis, dell’art. 17 della legge quadro e al mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dall’ordinamento.

Conseguentemente, quando l’importo dei servizi previsti nel bando, anche non tenendo conto della progettazione, è comunque superiore al valore dei 100.000 euro, si ritiene che il conferimento dell’incarico in base ai curricula presentati “nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza” sia in contrasto con il vigente ordinamento che, invece, prevede l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa mediante licitazione privata o pubblico incanto (se l’importo dei suddetti servizi è superiore a 200.000 DSP), previa l’adeguata pubblicità prevista dall’art. 80 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.

RIBASSO 100% PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie se non è vietato dal disciplinare di gara è ammissibile. Nel caso in esame il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto, un importo per prestazioni tecniche principali ed un importo per le prestazioni accessorie, precisando altresì che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie. Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20%, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie. Non sussiste inoltre una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. Le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E TARIFFE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Se i partecipanti alla gara per l’affidamento di progettazioni hanno dimostrato, con precisi dati, forniti sia in primo grado, sia in appello, che la riduzione offerta era la percentuale calcolata con riguardo ai “minimi tariffari” ed alle spese non ridotte, alle “prestazioni speciali”, ridotte del 20%, ed alle “prestazioni accessorie”, ridotte – solo queste – del 100%, queste ultime, dato il loro carattere accessorio, sono appunto legittimamente rinunciabili: esse sono le “prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe”, secondo quanto dispone l’art. 50, comma 3, lett. b), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, vale a dire il regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici n. 109 del 1994. E, appunto perché non previste dalle tariffe, non sono soggette alla limitazione di cui all’art. 4 del d.l. 69/1989, più volte sopra citato.