Art. 48 Modalità delle verifiche e della validazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.

2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.

3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 uno fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

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Giurisprudenza e Prassi

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2007

E’ legittima la clausola del bando che preveda l’esclusione della concorrente per non aver presentato la dichiarazione di cui al punto 9) delle norme di partecipazione, e precisamente “dichiarazione di un istituto bancario…contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo, nonché una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554/1999”.

L’art. 103 in parola, con la rubrica “ Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi”, dispone che “L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (1° comma)… La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (3° comma)… Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori “(4° comma).

Deve in contrario osservarsi che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, la presentazione della polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554; ed è noto che, di fronte ad una clausola di bando inequivoca dettata a pena di esclusione, è interdetta qualunque attività ermeneutica o adeguatrice, dovendo i concorrenti prestare ossequio alla lex specialis.