Art. 47 Validazione del progetto

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l'altro:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

c) l'esistenza delle indagini, geologiche geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonchè la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori decisa dalla Stazione Appaltante per mancanza delle risorse finanziarie necessari al pagamento. [B] Sulla legittimità o meno del provvedimento di aggiudicazione di un appalto in mancanza di copertura finanziaria. [C] Sulla legittimità o meno delle delibere concernenti l'esecuzione di un'opera e la relativa progettazione che non contengano la previsione concreta dei mezzi economici occorrenti. [D] Sulla legittimità o meno dell’affidamento dei lavori per il quale la disponibilità finanziaria sia stata acquisita successivamente alla sottoscrizione del contratto. [E] Sulla validità o meno della clausola contenuta nel contratto d’appalto che esoneri la Stazione Appaltante da qualunque obbligo nei confronti dell'aggiudicatario in caso di mancata erogazione del finanziamento. [F] Sulla risarcibilità o meno dell'aumento dei costi dei fattori impiegati nella produzione di cantiere in ipotesi di protrazione del vincolo contrattuale per fatti imputabili alla Stazione Appaltante

INADEMPIMENTO DELLA PA NELLA FASE ESECUTIVA - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulle sorti della domanda di risoluzione proposta dall’impresa antecedentemente rispetto alla risoluzione disposta d'ufficio dal Comune per abbandono del cantiere. [B] Sui casi in cui l’appaltatore, oltre ad essere tenuto a segnalare le inadeguatezze progettuali, è obbligato ad astenersi dall'esecuzione del progetto ed a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. [C] Sul dovere di collaborazione che grava sulla stazione appaltante. [D] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla necessità di riconoscere la sola ritardata percezione dell’utile di impresa oppure anche la mancata percezione dello stesso. [E] Sulle tabelle per valutare la congruenza importo dei lavori - costo della manodopera utilizzate dalle Casse Edili. [F] Sul superamento del quinto del valore di gara per la singola categoria dei lavori e sulla possibilità o meno di riconoscere per ciò solo l'equo compenso. [G] Sulla procedura che deve essere osservata affinché l’appaltatore possa richiedere il riconoscimento di una parte del risparmio conseguito in virtù di una variante migliorativa dallo steso proposta ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 145/2000

QUALIFICAZIONE MANDATARIA NELL'ATI ORIZZONTALE

ITALIA SENTENZA 2008

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’art. 95 comma 2 DPR 554/1999, si deve riferire non all’entita' del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi, in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensi' alle effettive quote di partecipazione all’associazione, sicchè puo' definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assume concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. La percentuale "maggioritaria", quindi, deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese "spendono" in concreto la rispettiva qualifica all’interno del raggruppamento.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sulla responsabilità della stazione appaltante che abbia stipulato il contratto omettendo una preventiva attività d'indagine in relazione al sottosuolo archeologico

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’assenza di un vincolo archeologico sull’area e sulla sussistenza o meno di una responsabilità della stazione appaltante per non avere comunque espletato le preliminari indagini prima di appaltare i lavori. [B] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta a seguito di una nota della Soprintendenza con la quale si intima il “"fermo lavori suddetti ... in attesa di sopralluoghi". [C] Sull'onere della riserva in sede di sottoscrizione del verbale di sospensione. [D] Sul verbale di ripresa lavori che non sia mai stato sottoposto all’impresa per l’iscrizione delle relative riserve. [E] Sull’art. 24 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145 il quale sancisce l'onere della diffida a cura dell'appaltatore che reputi cessate le cause che hanno determinato la sospensione. [F] Sull'art. 25, comma 2, lett. a), del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, riguardo al risarcimento del danno per maggiori spese generali riguardo all’illegittima sospensione lavori. [G] Sulle conseguenze a carico dell’impresa qualora nel verbale di sospensione dei lavori ex art. 133 D.P.R. n. 554 del 1999 non vi sia traccia della permanenza di attrezzature e personale sul cantiere. [H] Sulla rivalutazione e maggiorazione del risarcimento in caso di danni per illegittima sospensione dei lavori

RESPONSABILITA' P.A. E NULLA OSTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2007

Prima dell’avvio della procedura di gara la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procurarsi preventivamente il nulla osta paesaggistico. Infatti, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.