Art. 232 Disposizioni transitorie

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.

3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.

4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.



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Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ED ESPLICITAZIONE RISERVE - FORMALITA'

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2008

L'art. 165 del Regolamento prevede l'iscrizione e l'esplicitazione nel registro di contabilita' delle riserve senza considerare che per il disposto dell'art. 232 c.c., comma 2, lo stesso si applica ai contratti ed alle obbligazioni successivi alla sua entrata in vigore; laddove nel caso il contratto era stato stipulato in epoca antecedente (1997).

Secondo il combinato disposto del R.D. n. 350 de 1895, artt. 16, 54 e 64, e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, applicabile ai pubblici appalti, si ricavava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilita' o in altri documenti contabili (art. 54, comma 1), ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma (art. 54, comma 3), ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione nel conto finale (art. 64).

Le finalita' di tale procedimento che si articola in fasi successive formali e vincolate e si svolge attraverso una serie di registrazioni alla cui formazione l'appaltatore ha l'onere di volta in volta, di partecipare, sono state cosi' sintetizzate dalla giurisprudenza di questa Corte: a) consentire all'amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende piu' sicuro e meno dispendioso l'accertamento; b) assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanzari all'uopo predisposti; c) mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con 11 bilancio pubblico, fino ad esercitare la potesta' di risoluzione unilaterale del contratto. L'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca ed espliciti nei termini e nei documenti previsti dall'art. 54 del R.D. n. 350 del 1895 (v. oggi l'art. 165 del d.p.r. n. 554 del 1999, decade dalle relative domande; cosi' come nella medesima preclusione incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione viene dal legislatore considerata incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza. Per cui, ciascuna di dette iscrizioni costituisce un atto a forma vincolata quanto a tempo e modalita' di formulazione, nel senso che la stessa deve essere necessariamente contenuta nel documento e nel contesto previsto dalla legge, senza possibilita' di equipollenti, quali diffide, pur tempestive, ed atti di costituzione in mora, essendo rilevante al fine indicato esclusivamente il rituale compimento dell'atto come richiesto dalla norma.

L'appaltatore di oo. pp. che voglia avanzare riserve incorre nella decadenza delle relative richieste: 1) anzitutto nell'ipotesi in cui non compia la prima iscrizione tempestivamente al momento in cui si verifichi il fatto generatore della pretesa ovvero (se conseguente ad inadempimento o a fatto illecito della stazione appaltante) la sua potenzialita' dannosa si presenti obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede; 2) quindi - nel caso in cui abbia gia' apposto la riserva (art. 54, comma 2) - ove non l'abbia esplicata nel termine di 15 giorni in detto registro mediante indicazione del fatto generatore e delle ragioni specifiche della domanda nonchè, ove possibile, del suo importo in denaro (c.d. principio di specificita' della riserva): e cio' non solo per un dovere di lealta' contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma specialmente nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni; 3) infine (ove entrambi i precedenti oneri siano stati assolti), quando non segua la "conferma" della riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. L’art. 165 del D.p.r. n. 554/1999, ha interamente recepito e riprodotto il previgente regime dettato dall’art. 54 del R.D. n. 350 del 1895, percio' richiedendo (comma 3) che l'appaltatore debba "a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda". Tale disposizione è applicabile anche ai contratti di appalto di oo.pp. stipulati prima della entrata in vigore del D.P.R. citato (28 luglio 2000) ed ancora in corso alla data stessa, atteso che l'art. 232 del d.p.r. n. 554 del 1999 contiene una norma transitoria rivolta a disciplinare i lavori in corso di esecuzione, la quale dispone che "le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento" (comma 1) e che "le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore" (comma 3).