Art. 231 Abrogazione di norme

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;

c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;

d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;

e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;

f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;

g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;

h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;

i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;

l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;

m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;

n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche;

o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;

p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;

q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;

r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;

s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al " Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;

t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;

u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti";

v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991; n. 406.

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Giurisprudenza e Prassi

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2006

Ad avviso del Collegio emerge la responsabilità dei convenuti tecnici, nei confronti dei quali è fondata l’accusa di avere agito con colpa grave nella direzione dei lavori che invece avrebbero dovuto espletare con ben altra diligenza.

Di questa vicenda, ciò che colpisce negativamente il Collegio è il fatto che la sospensione dei lavori per la redazione della perizia suppletiva sia stata disposta due giorni prima dell’ultimazione prevista a norma di contratto.

Fatta questa precisazione, osserva il Collegio che in base ai principi desumibili dalle disposizioni disciplinanti la materia delle varianti in corso d’opera in tema di lavori pubblici – art. 20 del 25 maggio 1895, n. 350, vigente al momento in cui è stata disposta la sospensione dei lavori, sebbene poi abrogato dall’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – la predisposizione della perizia doveva in ogni caso rispondere al presupposto che le opere aggiuntive fossero, al di là dei motivi di urgenza imposti da situazioni contingenti, difficilmente prevedibili al momento della redazione del progetto principale.

Si deve però ragionevolmente ammettere che in relazione a siffatte opere, se ritenute veramente necessarie, i professionisti avrebbero quantomeno dovuto evidenziare all’amministrazione l’opportunità di procedervi ben prima dell’approssimarsi della scadenza del termine finale per l’esecuzione dei lavori.

Comune – Danno erariale della P.A. per spese dovute ad impresa appaltatrice (saldo lavori, risarcimento danni, compenso revisionale) e per compensi e spese del Collegio Arbitrale – Sussistenza