Art. 227 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:

a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;

b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;

c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;

d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;

e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 230;

f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;

g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.

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