Art. 226 Progettazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi.

Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.

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