Art. 224 Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico -

artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DEL RESTAURATORE DI BENI CULTURALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

L’art. 7 d.m. n. 294 del 2000, nella formulazione vigente al tempo della celebrazione della procedura di gara di cui si discute, stabilisce quanto segue:

“1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all’articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico

Non puo', allora, essere condivisa la tesi dell’appellante che pretende di scindere il contenuto della previsione di cui alla lett. c), in esso individuando (ulteriori e meno “impegnative”) tre alternative per potersi fregiare della qualifica di restauratore, costituite dall’aver: 1) conseguito un diploma almeno biennale; 2) svolto l’attivita' per quattro anni da comprovare mediante apposita certificazione di corretta realizzazione di lavori eseguiti; 3) aver sostenuto un esame comprovante il compimento dell’iter formativo, nel rispetto di specifiche modalita' stabilite da apposito provvedimento ministeriale, peraltro non ancora adottato.