Art. 223 Procedure di scelta del contraente

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro.

2. L'affidamento dei lavori di cui al presento titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.

3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonchè le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

Condividi questo contenuto: