Art. 221 Consuntivo scientifico

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

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